C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 25/01/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di: sigg. POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Val Gallico; STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real; le società A.S.D. VAL GALLICO e A.S.D. REAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati. Deferimento del Procuratore Federale prot.n°5696/166pf16-17/CS/MB/sds del 15.11.2016.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di:

sigg. POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Val Gallico; STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real; le società A.S.D. VAL GALLICO e A.S.D. REAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati.

Deferimento del Procuratore Federale prot.n°5696/166pf16-17/CS/MB/sds del 15.11.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 166 pf 16 17, avente ad oggetto: accertamento della identità della persona che ha aggredito il calciatore STILLITANO Domenico della Soc. Real ASD prima dell’inizio della gara A.S.D VAL GALLICO- REAL A.S.D del 12/3/2016 del campionato di prima categoria calabrese girone “D”, contro la quale lo Stillitano ha sporto querela orale presso la Stazione dei Carabinieri di Gallico (RC), senza la prevista autorizzazione. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22/8/2016 al n° 166 pf 16/17; Vista la relazione d’indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale dott. Francesco De Domenico e che, con i suoi allegati, costituisce parte integrante e presupposto inscindibile del presente provvedimento; Viste la comunicazione di conclusione delle indagini in data 7.10.2016, le memorie difensive presentate nell’interesse della A.S.D REAL e del signor Stillitano Domenico nonchè l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed, in particolare: 1. Acquisizione del supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara; 2. Acquisizione del rapporto del Commissario di Campo; 3. Audizione del calciatore Domenico Stillitano e atto di individuazione fotografica. Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che Postorino Alessio, calciatore tesserato per la soc. A.S.D Val Gallico, benché squalificato, faceva ingresso all’interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria A.S.D VAL GALLICO- A.S.D REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, ed aggrediva con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano; e che, successivamente, per i fatti occorsi il calciatore Domenico Stillitano sporgeva denuncia-querela davanti all’Autorità Giudiziaria omettendo di chiedere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati: POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico: violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo aggredito con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano, nell’area antistante gli spogliatoi prima dell’inizio della gara A.S.D VAL GALLICO - ASD REAL del campionato di prima categoria calabrese, in programma per il giorno 12/3/2016 a Reggio Calabria (Gallico). violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 22 comma 3 del C.G.S., per aver fatto ingresso all’interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria A.S.D VAL GALLICO- A.S.D REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, benché fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo come da Com. Uff. n°124 del 10/3/2016. STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real: violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo adìto in data 12.3.2016 l’Autorità Giudiziaria ordinaria attraverso la proposizione di una denuncia-querela a carico di altro soggetto tesserato FIGC, senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione del Consiglio Federale. Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva delle Società A.S.D. VAL GALLICO e A.S.D. REAL alla quali appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti ; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Ettore Licheri HANNO DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale; 1) POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico; 2) STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real; per rispondere POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico: violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo aggredito con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano, nell’area antistante gli spogliatoi prima dell’inizio della gara ASD VAL GALLICO ASD REAL del campionato di prima categoria calabrese, in programma per il giorno 12/3/2016 a Reggio Calabria (Gallico).

violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 22 comma 3 del C.G.S., per aver fatto ingresso all’interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria ASD VAL GALLICO- ASD REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, benché fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo come da Com. Uff. n°124 del 10/3/2016. STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real: violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo adìto in data 12.3.2016 l’Autorità Giudiziaria ordinaria attraverso la proposizione di una denuncia-querela a carico di altro soggetto tesserato FIGC, senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione del Consiglio Federale. Le società A.S.D VAL GALLICO e A.S.D. REAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 gennaio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: per il Sig.Postorino Alessio la squalifica di anni 1; per il Sig.Stillitano Domenico la squalifica di mesi 6; per la Società A.S.D. Val Gallico, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00; per la Società A.S.D. Real, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al Sig.POSTORINO Alessio la squalifica di anni UNO (1) e quindi fino al 26 GENNAIO 2018; -al Sig. STILLITANO Domenico la squalifica di mesi SEI (6) e quindi fino 26 LUGLIO 2017; -alla Società A.S.D. VAL GALLICO, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); -alla Società A.S.D. REAL, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017.

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