F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 094/CSA pubblicata il 03 Dicembre 2021 – Raul Morichelli – A.S. Roma S.p.A.

                

 Decisione n. 094/CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n.  084/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Umberto Maiello –  Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Stefano Azzali – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 084/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Raul Morichelli, unitamente alla società A.S. Roma S.p.A., in data 10.11.2021, avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara inflitta al medesimo calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 78 del 09.11.2021, seguito gara Internazionale/Roma del 7.11.2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico, udito l’Avv. Antonio Conte, in rappresentanza dei reclamanti;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il calciatore Raul Morichelli e la A.S. Roma S.p.A. hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara inflitta al medesimo calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 78 del 9.11.2021, seguito gara Internazionale/Roma del 7.11.2021.

Il Giudice ha così motivato la sua decisione: “per avere al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”.

La società e il calciatore, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto, in via principale, la revoca e/o l’annullamento dell’ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa.

A sostegno delle proprie doglianze circa il carattere sperequato ed eccessivamente afflittivo della sanzione irrogata, i reclamanti hanno osservato che i fatti descritti dal Direttore di gara in realtà non si sarebbero svolti così come riportati nel referto di quest’ultimo. In particolare, secondo i reclamanti, il calciatore, lungi dall’aver sferrato una testata al suo avversario, avrebbe, in un confronto testa a testa, meramente toccato con la propria fronte quella di quest’ultimo. In virtù di quanto sopra, secondo la tesi dei reclamanti, non vi sarebbe stato alcun atto violento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 novembre 2021, è comparso per le parti reclamanti l’Avv. Antonio Conte, il quale, dopo aver esposto le ragioni a fondamento del gravame, ha concluso in conformità, ed è stato sentito l’arbitro.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

La Corte ha, nella specie, infatti, valutato la inverosimiglianza del referto arbitrale secondo cui sembra che i due calciatori coinvolti nell’episodio avrebbero contemporaneamente sferrato una testata reciproca, circostanza oggettivamente complicata anche solo da immaginare; tanto più in assenza di conseguenze sul piano fisico per entrambi i calciatori.

E’ apparsa, quindi, più verosimile alla Corte la ricostruzione eseguita dai reclamanti. La Corte, pertanto, ha ritenuto di ascoltare il Direttore di gara onde ottenere i necessari chiarimenti su quanto accaduto.

Contattato, l’Arbitro, in effetti, ha confermato che, da parte dei calciatori, v’è stato un movimento simultaneo del capo che ha provocato l’avvicinamento progressivo - sino a toccarsi - delle rispettive fronti, in un confronto testa a testa, senza alcun gesto violento.

Sicché, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal calciatore reclamante, non può̀ che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non sia degna della sanzione punitiva prevista per le condotte violente, bensì di quella per le condotte gravemente antisportive (due giornate). A questa sanzione, si aggiunge anche una terza giornata di squalifica per effetto della ammonizione subita dal medesimo giocatore, già diffidato, in altro frangente della stessa gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dai reclamanti deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                           IL VICEPRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                           Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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