F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 096/CSA pubblicata il 03 Dicembre 2021 –S.P.A.L. S.r.l.

Decisione n. 096/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 109/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Michele Messina - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo d’urgenza numero 109/CSA/2021-2022 proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. in data 24.11.2021 avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Federico VIVIANI dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B nel Com. Uff. n. 61 del 23.11.2021, a seguito della gara SPAL/ALESSANDRIA del 20.11.2021;

Visto il reclamo d’urgenza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.11.2021, l’Avv. Paolo Del Vecchio e uditi l’Avv. Gianluca Cambareri per la reclamante e il calciatore Federico Viviani; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Federico VIVIANI, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con C.U. n. 61 del 23.11.2021, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Spal – Alessandria del 20.11.2021, “per avere, al 43’ del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Con la predetta decisione, il giudice sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Nel corso della predetta gara di campionato, il direttore di gara espelleva il calciatore della Spal, Federico Viviani, riportando nel proprio referto la seguente espressione: “Lo espellevo perché mi ripeteva urlando a gran voce ‘sei scarso’. Ripeteva la stessa espressione anche in seguito all’esibizione del provvedimento”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società che sostiene che quell’espressione non possa ritenersi irriguardosa, ma solo come una manifestazione di protesta di intensità scarsamente significativa, anche se con modalità inappropriate.

Inoltre, ad avviso della reclamante, tale espressione sarebbe stata pronunciata nell’ambito di un contesto di profonda frustrazione, provocata dal fatto che la Spal perdeva, in casa, per 2 a 3 e la partita volgeva al termine.

La protesta sarebbe stata originata dalla mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo in area sul compagno di squadra del Viviani, tale Melchiorri (la realizzazione dell’ipotetico rigore avrebbe potuto portare, poi, la Spal a pareggiare la partita).

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante e della significativa inidoneità offensiva delle parole pronunciate, ancorché reiterate, il reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Federico Viviani risulta essere documentalmente comprovata dal referto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Viviani ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, irrispettosa ed irriguardosa.

Anche la reiterazione dell’espressione, al di là di come si voglia configurarla, nell’unicità o meno della condotta, appare particolarmente grave, in quanto testimonia la volontà di offendere l’arbitro sia per il presunto rigore non concesso che per la decisione di espulsione. D’altronde lo stesso calciatore, sentito da questa Corte, ha confermato di aver proferito quelle frasi, ed ha aggiunto che il presunto errore dell’arbitro sarebbe stato, a suo dire, così grave da “pesare sulla coscienza” dell’arbitro stesso.

Quindi, al di là dell’atteggiamento sicuramente collaborativo mostrato nell’audizione dal Viviani, nella sostanza è emerso ancora una volta che l’intento era proprio quello di contestare una decisione a suo dire ingiusta.

E ciò non è accettabile.

Da un punto di vista più strettamente codicistico, come è stato già chiarito da questa Corte in alcuni precedenti analoghi, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.).

L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che, ai sensi del comma 2, “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.

Tra queste circostanze potrebbe astrattamente rientrare anche il carattere scarsamente irriguardoso delle espressioni proferite dal calciatore, ma, nel caso di specie, la Corte ritiene che l’applicazione della sanzione edittale di due giornate sia perfettamente corretta ed equa, non operando alcuna attenuante, né specifica né “generica”, di cui al citato art. 13 C.G.S. L'atteggiamento ascrivibile al calciatore della Spal, infatti, va qualificato non come meramente irrispettoso, ma anche come irriguardoso, essendosi concretizzato in una reiterata manifestazione di forte disappunto, peraltro “urlata a gran voce”.

Né vengono in soccorso i “precedenti” citati, in quanto la peculiarità del caso di specie risiede nella persistenza dell’elemento psicologico che vi era al momento del fatto ed è presente ancora oggi: quindi manca proprio quell’ “occasionalità” legata al fatto agonistico unita ad una resipiscenza vera, fattori che, invece, si riscontrano, a vario titolo, nelle altre decisioni di questa Corte, in cui i fatti esaminati erano analoghi a quelli del caso che oggi ci occupa.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dalla Spal deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE  

Paolo Del Vecchio                                                 Carmine Volpe                                                                                                   

Depositato

  

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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