F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021 (motivazioni) – SSDARL Latina Calcio 1932 / Evangelista Cunzi – Reg. Prot. 39/TFN-SVE
Decisione/0063/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0039/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);
Carlo Cremonini – Componente;
Carmine Fabio La Torre – Componente;
Gino Scaccia – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore Evangelista Cunzi (n. 4.5.1984 - matr. FIGC 3.706.983) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 2 novembre 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 22.02.2021, il calciatore Evangelista Cunzi adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSDARL Latina Calcio 1932 al pagamento dell’importo di euro 1.150,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSDARL Latina Calcio 1932 in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società, ritualmente notiziata del reclamo, non si costituiva e non depositava memorie difensive.
All’udienza del 27.05.2021 innanzi alla CAE/LND, la SSDARL Latina Calcio 1932 restava contumace.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 355/1 CAE del 14.06.2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Latina Calcio 1932 al pagamento, in favore del calciatore Evangelista Cunzi, della somma di euro 1.150,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020.
Con reclamo del 21.06.2021 la SSDARL Latina Calcio 1932 impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma. Sul punto, in data 28.07.2021, lo scrivente Tribunale rilevava la mancata convocazione per l’udienza di discussione e annullava l’impugnata decisione e rinviava alla Commissione Accordi Economici – LND per la sola convocazione e l’esame nel merito.
Riassunto il procedimento a seguito dell’annullamento testé menzionato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135/1 del 02.11.2021, la Commissione accoglieva il reclamo del calciatore Evangelista Cunzi e dichiarava la debenza, in favore del calciatore, della somma di euro 1.150,00, oltre a disporre la restituzione della tassa reclamo versata.
Avverso tale delibera, con atto del 04.11.2021, la Società SSDARL Latina Calcio 1932 ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.
Con atto dell’11.11.2021, infine, la controparte presentava apposite controdeduzioni al ricorso presentato dalla predetta società. Con un primo motivo, la reclamante eccepisce l’illegittimità del ricorso per la genericità e per la contraddittorietà della motivazione, rispetto all’applicazione della normativa di cui all’articolo 25 bis del Regolamento LND. Ciò in quanto la società SSDARL Latina Calcio 1932 ritiene che la Commissione Accordi Economici avrebbe errato ad omettere la presa in considerazione della propria memoria difensiva, sul presupposto che questa fosse stata tardivamente presentata, alla luce del pregresso annullamento di tale decisione, disposto con provvedimento dello scrivente Tribunale Federale. Tale circostanza avrebbe dato luogo, a detta della reclamante, ad una violazione del principio del contraddittorio.
Con un secondo motivo, nel merito, viene contestata anzitutto l’applicabilità – alla società SSDARL Latina Calcio 1932 – del Protocollo d’intesa stipulato tra AIC e LND, nella misura in cui questo stabilisce che la Società debba provvedere al pagamento dell’importo, pari all’80% della somma totale netta, pattuito nell’accordo economico. Per l’effetto, secondo la ricorrente, la disapplicazione del predetto Protocollo dovrebbe implicare un calcolo della somma complessiva al lordo delle tasse, e non al netto.
Il reclamo della società SSDARL Latina Calcio 1932 è infondato e va rigettato.
Con riferimento al profilo procedurale giova ricordare che la sentenza, con cui lo scrivente Tribunale ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici, è stata molto chiara nel definire l’ambito del rinvio, il quale veniva così circoscritto alla sola convocazione delle parti e all’esame del merito.
Tale deliberazione, pertanto, non può essere legittimamente intesa come una rimessione nei termini della società SSDARL Latina Calcio 1932, al fine di presentare memorie difensive.
Il fondamento della decisione testé richiamata risiedeva, esclusivamente, nella comprovata pretermissione della società Latina Calcio SSDARL 1932 dalla possibilità di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione risultava essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione.
Ne derivava la conclusione che il contraddittorio fosse stato violato, in quanto la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche).
Appare evidente, pertanto, che il ragionamento operato dallo scrivente Tribunale non ricomprendesse affatto il riconoscimento di una sanatoria della tardività della costituzione della Società.
Su tale solco si inserisce la sentenza di annullamento, invocata dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, e che la CAE ha correttamente e fedelmente interpretato al fine di motivare la mancata presa in considerazione delle memorie difensive. Non è perciò ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
Quanto al profilo sostanziale, che investe il merito della controversia, parimenti non è condivisibile l’eccezione secondo cui il Protocollo – siglato tra AIC e LND – non sarebbe applicabile alla società SSDARL Latina Calcio, a causa della propria mancata adesione allo stesso, nonché – specularmente – della carenza di delega idonea a conferire, ai menzionati soggetti stipulanti, la legittima facoltà di agire nel traffico giuridico per conto della stessa società.
Ciò, in quanto il Tribunale scrivente, ha più volte ribadito che il Protocollo d’intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020, e pubblicato il 22.10.2020, debba ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti.
Specularmente, è stato precisato che siffatto Protocollo si applichi erga omnes, alla stregua dei CCNL, in quanto stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti, ossia AIC e LND (si veda, a tal proposito, la Decisione n. 25/TFN – SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE).
Ne deriva che la società SSDARL Latina Calcio 1932 sia vincolata a corrispondere al calciatore Evangelista Cunzi un importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, come da Protocollo stabilito e come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici. Giova ricordare, inoltre, che non spetta allo scrivente Tribunale sindacare le modalità di calcolo dell’importo di cui trattasi (di stabilire, cioè, se esso vada commisurato al lordo o al netto delle imposte), essendo rilevante il solo ammontare risultante dall’accordo economico dalle parti stipulato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Latina Calcio 1932. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore Stanislao Chimenti
Depositato in data 6 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia