F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 097/CSA pubblicata il 06 Dicembre 2021 –S.P.A.L. S.r.l.
Decisione n. 097/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 116/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg. ri:
Umberto Maiello - Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Leonardo Salvemini - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n.116/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. in data 29.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al C.U. 67 del 28 novembre 2021 pubblicato in pari data;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.12.2021, il Prof. Leonardo
Salvemini e udito l’Avv. Gianluca Cambareri per la società S.P.A.L. S.r.l.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.P.A.L. S.r.l. ha proposto reclamo ex art. 74 del codice di giustizia sportiva (di seguito anche solo codice) avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Francesco Vicari, dal Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. 67 del 28 novembre 2021 pubblicato in pari data) in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cosenza/Spal del 27 novembre 2021.
Con la predetta decisione, il Giudice sportivo ha squalificato il calciatore Francesco Vicari per 3 giornate effettive di gara, così motivando il proprio decisum: “per avere al 37° del secondo tempo, gioco fermo, colpito con una testata alla fronte un calciatore della squadra avversaria”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha chiesto “in via principale di riqualificare la condotta ascritta al Sig. Francesco Vicari in condotta antisportiva e, per l'effetto, annullare/riformare il CU n. 67 del 28 novembre 2021 nella parte in cui il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto la squalifica per n.3 ( tre) gare effettive del tesserato della Spal Sig. Francesco Vicari, provvedendo ad annullare la seconda e la terza giornata di squalifica attesa la sussistenza dell’attenuante ex art. 13 comma 1 lett. A) del CGS e di ogni ulteriore attenuante idonea a diminuire la sanzione che sarà rilevata da codesta Ecce.ma Corte; in via graduata riqualificare la condotta ascritta al signor Francesco Vicari in condotta antisportiva e per l'effetto annullare/riformare il CU numero 67 del 28 novembre 2021 nella parte in cui il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto la squalifica per n. 3 (tre) gare effettive del tesserato della Spal signor Francesco Vicari provvedendo ad annullare la terza giornata di squalifica; in via ulteriormente graduata commutare la seconda e terza giornata di squalifica ovvero la terza giornata di squalifica in sanzione pecuniaria proporzionata alla rilevanza del fatto”.
La società Spal s.r.l. motiva nel reclamo in oggetto per dimostrare come la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa. Verrebbe, nella circostanza, in rilievo un comportamento disdicevole ma inoffensivo determinato dalla tensione percepita in campo colorata di animosità sportiva, considerato che la gara ha visto ben 5 ammonizioni oltre l'espulsione del calciatore Francesco Vicari.
In particolare, la società reclamante evidenzia come, al minuto 37 del secondo tempo, in esito a condotte e atteggiamenti provocatori del calciatore del Cosenza, sig. Luca Palmiero, nei confronti del signor Francesco Vicari e culminate con un colpo sul braccio sferrato a danno dello stesso signor Vicari, quest'ultimo si sia soltanto limitato ad avvicinarsi al proprio avversario appoggiandosi ad esso in un confronto fronte a fronte a scopo esclusivamente di sfida; e ciò diversamente da quanto refertato dal giudice di gara, che ha declinato tale gesto quale testata, favorendone così la qualificazione, posta a base della sanzione qui avversata, come condotta violenta.
Infine, la società reclamante ribadisce, a riprova della validità della ricostruzione qui offerta, che il gesto del calciatore Vicari non ha avuto alcuna conseguenza lesiva per l’avversario.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 dicembre 2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Gianluca Cambareri, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità al reclamo in atti.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di seguito esposto.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 comma 1 del codice, riguardo al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, il direttore della gara in questione.
Il sig. Fabio Maresca, arbitro della gara Cosenza/Spal del 27.11.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore Vicari, pur distante dal calciatore del Cosenza, lo ha raggiunto e colpito con una testata alla fronte, senza provocare lesioni o menomazioni al calciatore colpito che non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari non avendo riportato alcun danno fisico.
Lo stesso ha ripreso immediatamente il gioco.
In tale occasione, il predetto ufficiale di gara, ulteriormente circostanziando l’accaduto, ha precisato di aver cercato di ostacolare tale condotta e che, proprio in ragione di ciò, trovandosi a stretto contatto con i due calciatori, ha avuto modo di udire finanche il rumore ingenerato dall’impatto delle due fronti quale conseguenza del colpo inferto dal Vicari.
Infine, il sig. Maresca ha riferito di non aver udito espressioni o comportamenti tenuti nei confronti del Vicari che potessero essere da questi percepiti come provocazioni.
Tanto premesso, ai fini della decisione della presente controversia, il Collegio non può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 del codice, nel cui perimetro va sussunta la condotta del sig. Vicari, dovendo confermarsi, alla stregua delle suesposte evidenze, la sua qualificazione come condotta violenta.
La norma suindicata prevede che la condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, comporta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, che nel caso di specie non sono evincibili dal materiale acquisito, la sanzione minima della squalifica per tre giornate.
Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal giudice sportivo appare a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come declinato nel referto arbitrale e integrato dalle precisazioni rese in sede di camera di consiglio dallo stesso giudice di gara.
Infatti, il gesto, testata a gioco fermo, da parte del calciatore della SPAL s.r.l, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, riflette di per sé il contenuto tipico della condotta violenta, non potendo di certo condurre ad approdo diverso la circostanza che tale condotta non ha provocato lesioni al calciatore del Cosenza.
E, invero, l’aggettivazione “violenta” resta un predicato tipico della condotta e, come tale, non è necessariamente in rapporto di corrispondenza biunivoca con gli eventi lesivi che dalla stessa possono derivarne.
In definitiva, dalla descrizione testuale del referto integrata dalla rappresentazione orale il comportamento tenuto dal Vicari resta connotato di tutti i requisiti della condotta violenta. Né sono emerse circostanze che giustificano l’attenuazione della sanzione edittale così come invocato dal reclamante.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Spal S.r.l deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal giudice di prime cure.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce