F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 099/CSA pubblicata il 06 Dicembre 2021 –A.S. Bisceglie S.r.l.

 

Decisione n. 099/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 083/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 083/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S. Bisceglie S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.11.2021, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S. Bisceglie S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Virtus Matino/Bisceglie srl del 31.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il proprio provvedimento: “Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato un petardo sul terreno di gioco che esplodeva a circa 10mt dal portiere della squadra di casa”.  

La reclamante ha sostenuto:

- che la gara in questione è stata disputata a porte chiuse in quanto l'impianto non dispone di curve e tribune ed è protetto da una recinzione alta 2,50 mt. di rete plastificata atta a negare la visione dall'esterno;

- che gli unici sostenitori presenti fuori dal campo di giuoco sarebbero stati tutti appartenenti alla squadra del Matino per essere facilmente identificabili da bandiere, vessilli e sciarpe della squadra ospitante. 

Per tali ragioni il petardo non sarebbe stato lanciato sul terreno di giuoco da parte dei sostenitori del Bisceglie.

Conclusivamente, la reclamante ha chiesto l’annullamento dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto e la sanzione annullata, per i seguenti motivi.

Il referto del Direttore di gara, datato 31 ottobre 2021, recita quanto segue: Al termine della gara, dopo il triplice fischio, veniva lanciato sul terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore, un petardo dalla tifoseria del Bisceglie ubicata fuori dal recinto di gioco. Questo, esplodendo, non ha recato alcun danno a calciatori/dirigenti/terna arbitrale seppur sia esploso a circa 10 metri di distanza dal portiere locale”.

Successivamente, tuttavia, con nota recante la data del 1° novembre 2021, il Direttore di gara ha così integrato e sostanzialmente modificato il suo precedente referto: Al termine della gara, dopo il triplice fischio, veniva lanciato sul terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore, un petardo da persone non identificate ubicate al di fuori dal recinto di gioco. Questo, esplodendo, non ha recato alcun danno a calciatori/dirigenti/terna arbitrale seppur sia esploso a circa 10 metri di distanza dal portiere locale”.

Detta integrazione non sembra essere stata tenuta in considerazione dal Giudice Sportivo nella decisione del 3 novembre. Essa, tuttavia, esclude di poter ricondurre il lancio del petardo ai sostenitori della società ospite ed è dunque risolutiva ai fini dell’accoglimento del reclamo proposto in questa sede dalla A.S. Bisceglie S.r.l..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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