F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 100/CSA pubblicata il 07 Dicembre 2021 –A.S.D. AMB Frosinone C5
Decisione n. 100/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 086/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 086/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. AMB Frosinone C5, in data 11.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 180 dell’09.11.2021, che ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00, in relazione alla gara Real Dem Calcio A 5/AMB Frosinone C5 del 6.11.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.11.2021, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, con decisione di cui al Com. Uff. n. 180 dell’11.11.2021, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00, in relazione alla gara Real Dem Calcio A 5/AMB Frosinone C5 del 6.11.2021.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto: “Per mancata apposizione del patch autoadesivo sulla maglia da giuoco, come da C.U. N.36/2021”.
La società A.S.D. AMB Frosinone C5, con nota dell’11.11.2021 “facendo riferimento al C.U.
n.180 chiede di avviare procedura di reclamo contro l’ammenda di Euro 500,00 per mancata apposizione del patch autoadesivo sulla maglia di gioco …” e allega n.5 fotogrammi, verosimilmente relativi alla partita in oggetto.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 24 novembre 2021 il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il reclamo inammissibile.
Infatti, agli atti del fascicolo risulta depositata soltanto la citata nota dell’11.11.2021 con la quale la A.S.D. AMB Frosinone C5 ha chiesto di “avviare procedura di reclamo” con riferimento all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che con essa la società abbia inteso preannunziare il deposito di un successivo atto difensivo che, tuttavia, non risulta essere stato depositato presso questa Corte.
Né la nota dell’11.11.2021 possiede i requisiti minimi per poter essere considerata alla stregua di un mezzo di gravame, difettando in particolare l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il reclamo, l’indicazione di eventuali mezzi di prova e finanche la formulazione del provvedimento chiesto al giudice.
Detta nota, in altre parole, non introduce nemmeno sinteticamente alcuna specifica censura e, in definitiva, rimette inammissibilmente alla libera interpretazione dell’organo giudicante l’individuazione delle presunte ragioni di doglianza; le quali, certamente, non possono essere desunte implicitamente dai fotogrammi allegati dalla reclamante, non essendo questi veicolati da alcuna deduzione logico-discorsiva e nemmeno possedendo carattere autoevidente, stante peraltro la loro scarsa risoluzione.
Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il reclamo proposto dalla A.S.D. AMB Frosinone C5, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce