C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/11/2018 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA / CITTA’ DI L’AQUILA, NON DISPUTATA IL 14.10.18 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 18.10.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.).

APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA / CITTA’ DI L’AQUILA, NON DISPUTATA IL 14.10.18 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 18.10.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Atletico Civitella Roveto ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 ….  - Vista la comunicazione pervenuta dalla società Atletico Civitella Roveto a mezzo fax in data 13 Ottobre 2018, nella quale veniva espressamente dichiarato di non poter disputare la partita in oggetto per "mancanza di un impianto sportivo adeguato ad ospitare l'incontro";

- preso atto che la gara in epigrafe non ha avuto pertanto svolgimento in applicazione dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

A) di infliggere alla società Atletico Civitella Roveto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;

B) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia …. “.

          La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.

          Ha dedotto l’appellante che il G.S. avrebbe applicato l’art. 53 delle N.O.I.F. in maniera non corretta, in quanto non vi sarebbe stata alcuna volontà della società a non disputare la gara o a rinunciare alla stessa e che la mancata disputa è stata conseguenza di una causa di forza maggiore che avrebbe messo la società appellante nella condizione di subire un evento non voluto essendosi adoperata in ogni modo per far sì che la gara stessa venisse giocata. Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento delle sanzioni inflitte, nonché per la disputa gara stessa.

          Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Risulta in maniera inequivocabile dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che la società appellante, in data 13.10.2018 ha fatto pervenire allo stesso Comitato una comunicazione con la quale, dopo aver premesso di avere svolto numerosi tentativi per la ricerca di un impianto sportivo adeguato ad ospitare l’incontro di cui si discute, testualmente veniva affermato: “ …. Ci troviamo costretti a non poter disputare la partita …. “.

Ora, a prescindere dalle motivazioni che hanno portato la società Civitella a fornire la detta comunicazione, resta il fatto che il significato letterale della stessa non poteva che equivalere ad una vera e propria rinuncia a disputare la gara, con la conseguenza che il primo giudice non poteva non adottare i provvedimenti impugnati.

Impropriamente la società appellante invoca la sussistenza di un caso di forza maggiore di cui all’art. 53 comma 10 delle N.O.I.F., in quanto tale fattispecie regola il caso del ritiro di una società da una manifestazione ufficiale in conseguenza di un caso di forza maggiore. Al riguardo, ove la società appellante avesse voluto invocare un caso di forza maggiore per giustificare la mancata disputa della gara per ragioni indipendenti dalla sua volontà, avrebbe dovuto, se del caso, far ricorso al preannuncio di reclamo al G.S. entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono, a norma dell’art. 46 comma 1 C.G.S., invocando la causa di forza maggiore che avrebbe impedito lo svolgimento dell’incontro.

E’ certo, comunque, che il provvedimento del primo giudice appare conforme alla normativa di riferimento, in quanto lo stesso ha semplicemente preso atto della mancata disputa della gara a seguito della rinuncia della società Civitella ed ha, pertanto, applicato il comma 2 dell’art. 53 N.O.I.F. Lo stesso provvedimento deve essere, quindi, integralmente confermato.

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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