C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 06/12/2018 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO LA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA POL. D. GAGARIN TERAMO / S.S. PRETURO, DELL’11.11.18, TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 2 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (OMOLOGATA CON C.U. n° 27 del 15.11.2018 C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. PRETURO AVVERSO LA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA POL. D. GAGARIN TERAMO / S.S. PRETURO, DELL’11.11.18, TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 2 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (OMOLOGATA CON C.U. n° 27 del 15.11.2018 C.R.A.).

Con reclamo proposto in data 22.11.2018, la S.S. Preturo ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, l’irregolarità della gara per asserito errore tecnico arbitrale consistito nell’avere ammonito per due volte il calciatore n° 7 della squadra avversaria Sbraccia Simone (la seconda verso l’85° minuto) senza, però, allontanarlo dal terreno di gioco, mentre sul referto di gara riportava falsamente di avere espulso il detto giocatore al quinto minuto di recupero in concomitanza del triplice fischio finale. Ha, pertanto, concluso perché venisse disposta la ripetizione della gara.

Osserva, in via preliminare, la Corte che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per difetto di invio del preannuncio di reclamo al G.S.

La normativa di riferimento (art. 46, comma I, C.G.S.) prescrive, infatti, che: “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29, commi II e III del C.G.S., devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara al quale si riferiscono“ il che, però, non è avvenuto nel caso in esame. Il chiaro disposto di tale normativa impedisce a questa Corte di esaminare il motivo di reclamo dedotto dalla S.S. Preturo.

Per quanto precede la Corte,

 

DICHIARA

 

Inammissibile  l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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