C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. TORRE CALCIO / A.S.D. VILLA 2015, DISPUTATA IL 20.10.18 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “A” (C.U. n° 17 DELL’8.11.18 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

APPELLO DELLA A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. TORRE CALCIO / A.S.D. VILLA 2015, DISPUTATA IL 20.10.18 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “A” (C.U. n° 17 DELL’8.11.18 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Villa 2015 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 ….  Letto il reclamo presentato dalla Soc. ASD VILLA 2015 con il quale si richiede di infliggere la sanzione della perdita della gara nei confronti della soc. ospitante TORRE CALCIO poiché al 19 del IIº tempo si verificava lo spegnimento improvviso dell'impianto di illuminazione sul campo Comunale di Torre de’ Passeri:

 - letto il referto arbitrale dal quale si evince che al momento del verificarsi dell'evento di cui sopra la soc. ospitante conduceva la partita con il risultato di 4-1;

 - tanto che all'odierno giudicante non risultano elementi utili a comprendere se alla soc. Torre Calcio sia stata affidata o meno la manutenzione del ridetto impianto, atteso anche il mancato invio di controdeduzioni da parte della soc. reclamata né tantomeno il verificarsi di altri eventi similari nel recente passato che vedevano coinvolto il medesimo impianto;

 - considerato,ad ogni modo, che la vicenda si è verificata in un campionato dilettantistico "regionale Juniores" nel quale partecipano società che dispongono di mezzi è risorse limitate al quale non vengono imposte misure sussidiarie di emergenza atte a garantire il regolare svolgimento della gara in presenza di qualsivoglia evento;

 - ritenuto che l'evento in questione possa ricondursi alla fattispecie di caso fortuito e/o forza maggiore idoneo comunque ad escludere la sussistenza della cosidetta responsabilità oggettiva di cui all'art.17 comma 1 CGS atteso il venir meno del nesso causale tra l'evento e la condotta della Società ospitante;

DELIBERA

 a) di rigettare il reclamo avanzato dalla soc. VILLA 2015 è di addebitare la relativa tassa;

 b) la ripetizione della gara demandando i relativi oneri alla competente Delegazione.  …. “.

La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione del primo Giudice per non avere fatto applicazione dell’art. 17 del C.G.S., in considerazione del fatto che l’arbitro aveva sospeso la gara al 19° minuto del secondo tempo per l’interruzione dell’energia elettrica, dopo avere constatato con i dirigenti delle due squadre l’impossibilità di una riparazione in tempi consoni e la mancanza di visibilità sul terreno di gioco della squadra di casa.

Osserva la Corte che l’appello è fondato e merita accoglimento.

In realtà, pur dando atto che nella fattispecie si tratta di una gara valevole per il campionato Juniores, che ha, evidentemente, una finalità ludica ed educativa, non si può, peraltro, prescindere dal fondamentale principio della responsabilità oggettiva che costituisce un cardine dell’Ordinamento sportivo.

Va, inoltre, aggiunto, che l’improvviso guasto verificatosi all’impianto, non risulta essere stato conseguenza di un generale black – out che abbia interessato la zona ove è sito il campo, con la conseguenza che non potrebbe applicarsi nel caso concreto la causa di forza maggiore che esimerebbe da responsabilità la squadra ospitante.

Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello proposto dalla società A.S.D. Villa 2015 e, per l’effetto, di infliggere alla società A.S.D. Torre Calcio la sanzione della perdita della gara per 0–3, disponendo accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.

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