C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – APPELLO DEL SIG. DI DOMIZIO MATTEO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. PASSO CORDONE) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER SEI TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA PASSO CORDONE / SCAFA CAST 2017, DISPUTATA IL 9.12.18 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n°31 DEL 13.12.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DEL SIG. DI DOMIZIO MATTEO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. PASSO CORDONE) AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER SEI TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA PASSO CORDONE / SCAFA CAST 2017, DISPUTATA IL 9.12.18 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n°31 DEL 13.12.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Domizio Matteo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché, a seguito di un’ammonizione subita, ingiuriava il direttore di gara e dopo la notifica dell’espulsione protestava nei confronti dell’arbitro in maniera particolarmente smodata, reiterando tale comportamento a fine gara.

Ha dedotto la società appellante di essersi limitato a protestare in maniera non offensiva e senza attingere il direttore di gara. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che il calciatore Di Domizio non si è limitato a protestare in maniera particolarmente smodata, come si rileva dalla decisione del Giudice Sportivo. Dal rapporto arbitrale, infatti, si evince che lo stesso, dopo l’espulsione, ha protestato in maniera veemente nei confronti del direttore di gara, spingendolo per due volte con la mano sul petto e con due dita sullo zigomo sinistro, provocando la rotazione del capo dello stesso. Egli, inoltre, tardava l’uscita dal terreno di gioco ed ingiuriava ulteriormente il direttore di gara ripetendo tale comportamento durante l’intervallo, dopo essere entrato senza permesso nello spogliatoio del’arbitro. Tale comportamento ingiurioso, veniva ancora ripetuto al termine della gara avvicinandosi alla terna arbitrale.

Pur non potendosi applicare la nuova normativa prevista dal C.U. n° 19/A F.I.G.C., che inasprisce le sanzioni previste dall’art. 19 C.G.S., in quanto non può ravvisarsi una volontaria aggressività tale da procurare lesioni in danno dell’arbitro, ritiene la Corte che il comportamento tenuto dal Di Domizio sia meritevole di una sanzione più severa, con la conseguenza che la squalifica deve essere aggravata come da dispositivo, anche in considerazione del campionato di pertinenza.

Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

di respingere l’appello e di squalificare il calciatore Di Domizio Matteo per dieci giornate, disponendo incamerarsi la tassa di appello.

 

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