C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. PIZZOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER SEI TURNI AL CALCIATORE GIOIA MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / PIZZOLI, DISPUTATA IL 10.12.18 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “A” (C.U. n° 24 DEL 13.12.18 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA A.S.D. PIZZOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER SEI TURNI AL CALCIATORE GIOIA MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / PIZZOLI, DISPUTATA IL 10.12.18 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “A” (C.U. n° 24 DEL 13.12.18 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Pizzoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 ….  a seguito di una decisione tecnica, reagiva con fare minaccioso nei confronti del direttore di gara, spintonandolo senza conseguenze; alla notifica del provvedimento reiterava il comportamento minaccioso nei confronti del medesimo.  …. “.

Ha dedotto la società appellante che il comportamento del calciatore Gioia sarebbe stato frainteso dal direttore di gara, visto che lo stesso chiedeva di riprendere la gara intermini rapidi, senza attingere l’arbitro e senza mettere in atto un fare minaccioso. Ha, pertanto, concluso per la derubricazione del fatto con applicazione di due giornate di squalifica, ovvero, in subordine, per la riduzione della stessa.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Risulta dagli atti che il calciatore Gioia si è reso responsabile di comportamento violento, spingendo per due volte l’arbitro, a seguito di un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, anche se tale comportamento non è stato connotato da una volontaria aggressività, visto che è avvenuto nel contesto di una protesta avverso una decisione dell’arbitro. Da ciò consegue, l’inapplicabilità della nuova normativa che, nel caso di specie, inasprisce le sanzioni previste dal C.G.S.

Va, pertanto, confermata la decisione del primo Giudice per essere la sanzione adottata congrua ed adeguata al comportamento del calciatore, peraltro di giovane età, disputando il campionato juniores.

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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