C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TOLLO 2008 / LETTESE, DISPUTATA IL 3.2.19 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 42 del 7.2.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TOLLO 2008 / LETTESE, DISPUTATA IL 3.2.19 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 42 del 7.2.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, la società S.C. Lettese ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe deducendo che, come si evince dalla prima pagina del referto di gara, l’incontro sarebbe stato sospeso per la responsabilità di persone ben individuate e riferibili alla società Tollo.

          Osserva la Corte che, anche alla luce di quanto chiarito dal direttore di gara nella seconda pagina del referto, ovvero di avere erroneamente riportato nella prima che la sospensione della stessa doveva attribuirsi al comportamento dei tifosi locali, la versione dei fatti fornita dalla società appellante non può essere condivisa da questa Corte.

Da ciò consegue che l’appello proposto dalla società Lettese deve essere respinto.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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