C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 14/03/2019 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOBIA FEDERICO PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 17.2.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 33 DEL 21.2.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE  TOBIA FEDERICO PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 17.2.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 33 DEL 21.2.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Atletico Amiternum ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara, chiedendo la revoca dell’ammenda di 150.00, la perdita della gara in danno della società avversaria e la riduzione della squalifica del calciatore TOBIA FEDERICO.

          Ha dedotto l’appellante che nessuno dei propri dirigenti sarebbe intervenuto nella rissa; che l’arbitro, dopo tale episodio,  avrebbe riferito ai dirigenti dell’Atletico di avere emesso il triplice fischio con cinque minuti di anticipo per la mancanza delle condizioni di sicurezza; che la squalifica inflitta al calciatore Tobia doveva ritenersi eccessiva in quanto lo stesso era stato fatto oggetto di una violenta aggressione riportando anche delle lesioni.

Tali richieste sono state ribadite in sede di comparizione del Presidente.

Osserva, preliminarmente, la Corte che l’appello deve essere ritenuto inammissibile quanto all’esito della gara per non avere adempiuto la Società la formalità del preavviso di reclamo da presentare a norma dell’articolo 46 del Codice di Giustizia sportiva. A nulla rileva la pretesa chiusura della gara cinque minuti della fine da parte del Direttore di gara visto che nel rapporto di gara di quest’ultimo non si fa menzione alcuna di tale circostanza.

Quanto all’ammenda, la stessa va confermata avendo l’arbitro riferito che i dirigenti di entrambe le squadre ”sono intervenuti in maniera negativa facendo degenerare la situazione

In ordine infine, alla sanzione della squalifica inflitta al Tobia, ritiene la Corte che la sanzione possa essere lievemente ridotta non apparendo il comportamento dello stesso di particolare gravità.

          Per questi motivi, la Corte d’Appello Federale Territoriale

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica al calciatore Tobia Federico a due giornate e di respingere gli altri motivi d’appello confermando nel resto la decisione impugnata;

dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

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