C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 14/03/2019 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DEI CALCIATORI D’ALESSIO STEFANO E PAPOLA MARCO) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 17.2.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 33 DEL 21.2.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

APPELLO DELLA A.S.D. MONTICCHIO 88 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00 E SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DEI CALCIATORI D’ALESSIO STEFANO E PAPOLA MARCO) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM / MONTICCHIO 88, DISPUTATA IL 17.2.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 33 DEL 21.2.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Monticchio 88 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara, chiedendo la revoca dell’ammenda di €150.00 e la riduzione della squalifica ai calciatori Stefano D’Alessio e Papola Marco.

 

          Ha dedotto l’appellante che l’ammenda doveva essere revocata in quanto i dirigenti si sarebbero introdotti in campo solo per sedare gli animi e, quindi, si sarebbero attivati positivamente e non negativamente come riferito del direttore di gara; ha, poi, dedotto che le squalifiche inflitte ai propri giocatori dovevano intendersi eccessive soprattutto se paragonate a quelle inflitte ai calciatori dell’Atletico Amiternum.

Tali richieste sono state ribadite in sede di comparizione del Presidente. 

 

Osserva, la Corte che l’ammenda va confermata avendo il Direttore di gara riferito che i dirigenti di entrambe le squadre ”sono intervenuti in maniera negativa facendo degenerare la situazione”.

Per quanto concerne le squalifiche inflitte ai calciatori, le stesse possono essere ridotte anche se quella inflitta al calciatore Papola in misura inferiore, avendo lo stesso fatto rientro in campo dopo essere stato espulso al solo fine di partecipare ad una seconda rissa avvenuta tra i calciatori delle opposte squadre.

          Per questi motivi, la Corte d’Appello Federale Territoriale

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Alessio Stefano a quattro gare e quella inflitta al calciatore Papola Marco a cinque gara e confermando, nel resto, la decisione impugnata e disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

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