C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 21/03/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ALTINO AVVERSO LA SQUALIFICA QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE TRAVAGLINI LEO IN RELAZIONE ALLA GARA DINAMO ROCCASPINALVETI – SPORTING ALTINO, DISPUTATA IL 3.3.19 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 48 DEL 7.3.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ALTINO AVVERSO LA SQUALIFICA QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE TRAVAGLINI LEO IN RELAZIONE ALLA GARA DINAMO ROCCASPINALVETI – SPORTING ALTINO, DISPUTATA IL 3.3.19 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 48 DEL 7.3.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sporting Altino ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del Travaglini con la seguente motivazione: “ …. Espulso per aver rivolto offesa all’arbitro, a fine gara gli lanciava una borraccia senza colpirlo …. “.

          Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto, rientrato il calciatore negli spogliatoi a seguito dell’espulsione, non avrebbe potuto effettuare il lancio della borraccia riferito nei confronti del direttore di gara, il quale, probabilmente, avrebbe effettuato uno scambio di persona.

          Osserva la Corte che, quanto sostenuto dalla società appellante a proposito di un possibile scambio di persona non può essere verosimile sia perché il direttore di gara aveva precedentemente espulso il calciatore Travaglini e, quindi, ben lo aveva identificato, sia perché non è da escludere che, dopo essere rientrato negli spogliatoi, sia di nuovo rientrato alla fine della gara rendendosi autore del comportamento sanzionato.

          Ritiene, peraltro, la stessa Corte che la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta non apparendo il comportamento di cui si discute di particolare gravità.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Travaglini Leo a tre gare.

Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

 

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