C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/04/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE BALDASSARRE CHRISTIAN E DELL’ALLENATORE CIFANI SALVATORE FINO ALL’11.4.2019, SQUALIFICA DEI CALCIATORI PAOLUCCI CRISTIAN E SAVESE FERNANDO PER TRE TURNI) ADOTTATE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA DI MEZZO CALCIO A CINQUE – MOLINA DISPUTATA IL 17.3.19 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (C.U. n°37 DEL 21.3.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA AVVERSO LE SANZIONI  (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE BALDASSARRE CHRISTIAN E DELL’ALLENATORE CIFANI SALVATORE FINO ALL’11.4.2019, SQUALIFICA DEI CALCIATORI PAOLUCCI CRISTIAN E SAVESE FERNANDO PER TRE TURNI) ADOTTATE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA DI MEZZO CALCIO A CINQUE – MOLINA DISPUTATA IL 17.3.19 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (C.U. n°37 DEL 21.3.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

          Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la Società A.S.D. Molina ha impugnato i provvedimenti disciplinari come sopra specificati, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara oggetto di ricorso, chiedendone la revoca.

          Ha dedotto l’appellante, e ribadito in sede di audizione, l’insussistenza degli addebiti nei confronti dei dirigenti inibiti, in quanto gli stessi si sarebbero limitati a chiedere delucidazioni per avere decretato la fine dell’incontro con circa trenta secondi di anticipo rispetto ai tre minuti di recupero accordati impedendo, in tal modo, alla squadra ospite di portare a termine un’azione di gioco in evidente superiorità numerica. L’allenatore Cifani, peraltro, avrebbe anche contribuito a contenere le proteste dei propri calciatori. In relazione ai comportamenti ascritti in capo ai calciatori Paolucci e Savese, la società ha lamentato la genericità degli addebiti e l’aggiunta di circostanze non veritiere, tenuto conto che il direttore di gara ha lasciato tranquillamente il terreno di gioco insieme al proprio genitore e senza necessità di essere accompagnato e scortato dai giocatori di casa per evitare di essere aggredito. Ha concluso, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni inflitte ai dirigenti e per la riduzione di quelle comminate ai calciatori.

          Osserva preliminarmente la Corte che, in relazione alle inibizioni dei dirigenti Baldassarre e Cifani, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, ai sensi dell’art. 45, comma III, lett. b) C.G.S.

          Per quanto concerne, invece, le squalifiche inflitte ai calciatori Paolucci e Savese, le stesse possono  essere lievemente ridotte non apparendo i fatti contestati di particolare gravità.

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

di dichiarare inammissibile l’appello quanto alle inibizioni inflitte al dirigente Baldassarre Cristian ed all’allenatore Cifani Salvatore.

Delibera altresì di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Paolucci Cristian e Savese Fernando a due giornate.

Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

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