C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ORLETTI ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / MANOPPELLO ARABONA, DISPUTATA IL 6.4.19 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n°55 dell’11.4.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ORLETTI ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / MANOPPELLO ARABONA, DISPUTATA IL 6.4.19 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n°55 dell'11.4.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Elicese ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Orletti Andrea per protesta smodata nei confronti dell'arbitro a fine gara e per avere tentato di aggredire un calciatore avversario, senza conseguenze grazie all'intervento di tesserati della propria squadra.
La società appellante ha contestato l'entità della sanzione sul presupposto che il calciatore, preso dalla foga e dalla delusione per l'annullamento di una rete nei minuti di recupero, si lasciava andare a comportamenti solo verbali e, quindi, senza alcuna offesa o violenza nei confronti del direttore di gara. Lo stesso accadeva subito dopo, quando eccedeva nel rispondere a provocazione di un avversario, ma non venendo assolutamente a contatto fisico con lo stesso e senza, peraltro, mai assumere un atteggiamento aggressivo o provocatorio.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dall'esame del rapporto arbitrale, emerge con chiarezza la responsabilità dell'Orletti, il quale si scagliava contro l'arbitro portandosi a pochi centimetri dal suo volto e rivolgendogli gravi insulti e minacce, senza riuscire ad attingerlo grazie all'intervento dell'allenatore dell'Elicese. Subito dopo tentava di aggredire un calciatore avversario (in riferimento al quale non risulta in atti alcun comportamento o gesto provocatorio) generando, così, un clima di forte tensione. Ne segue che la sanzione inflitta dal G.S. deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli episodi contestati.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di rigettare il gravame proposto dalla società A.S.D. Elicese, con conseguente addebito della tassa d'appello.
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