DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 254 del 25.11.2021 – Delibera – GARA DEL 31/10/2021: ASD CATANZARO FUTSAL – ASD MIRTO C5
GARA DEL 31/10/2021: ASD CATANZARO FUTSAL – ASD MIRTO C5
Reclamo proposto dalla Società: Catanzaro Futsal
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D CATANZARO FUTSAL avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Campana Onofrio (nato il 22/06/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF che gli è stato rilasciato solo in data 11/11/2021, dunque in epoca successiva alla disputa dell’incontro, e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 172 del 04/11/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. MIRTO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.