DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 25.11.2021 – Delibera – GARA DEL 24/10/2021: PETRARCA CALCIO A 5 – CITTA’ DI MESTRE

GARA DEL 24/10/2021: PETRARCA CALCIO A 5 – CITTA’ DI MESTRE

Reclamo proposto dalla Società: Petrarca Calcio a 5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società PETRARCA CALCIO A CINQUE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Nicolazzi Giovanni in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente con provvedimento del Presidente Federale viziato di nullità, precisando che per tale motivo ha già adito in prima istanza il Tribunale Federale Sezione Tesseramenti per farne dichiarare la nullità e, stante il provvedimento di rigetto, ha proposto tempestivo reclamo presso la Corte Federale di Appello presso la quale è attualmente pendente il giudizio di secondo grado. Si premette, al riguardo, che come sentenziato dalla terza sezione della Corte sportiva d'appello, con la recente ordinanza del 15 marzo 2021, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori attiene in via esclusiva, ai sensi dell'art.88 del C.G.S., al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti, che nella fattispecie in esame è già stata investita della controversia e si è già pronunciata con esito negativo, ragion per cui è preclusa allo scrivente giudice sportivo la cognizione in merito a qualsiasi ulteriore doglianza relativa al tesseramento del calciatore Nicolazzi Giovanni . Per quanto di propria competenza si rappresenta che dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, il su menzionato atleta allo stato è risultato essere correttamente tesserato presso la società CITTA’ DI MESTRE a far tempo dal 27 agosto 2021, ne consegue pertanto che lo stesso ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 24/10/2021.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 125 del 26/10/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Petrarca Calcio a Cinque – Città di Mestre 1 -3; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it