DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 327 del 09.12.2021 – Delibera – GARA DEL 24/10/2021: CALCIO SANGIOVANNESE – SPARTAK CASERTA
GARA DEL 24/10/2021: CALCIO SANGIOVANNESE – SPARTAK CASERTA
Reclamo proposto dalla Società: Calcio Sangiovannese
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società CALCIO SANGIOVANNESE avverso l’esito della gara in oggetto osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta Spartak Caserta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato femminile di Serie A2. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici e dall’esame della distinta delle calciatrici presentata all'arbitro dalla società convenuta, le formate alla data della disputa dell’incontro risultano essere solamente cinque, in numero inferiore quindi a quello previsto specificatamente per le gare del campionato femminile di Serie A2 (almeno sette calciatrici formate). Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 135 del 27/10/2021 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla SPARTAK CASERTA C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.