F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 102/CSA pubblicata il 09 Dicembre 2021 – Imolese calcio 1919 S.r.l.

Decisione n. 102/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 117/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Carlo Buonauro - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 117/CSA/2021-2022, proposto dalla società Imolese calcio 1919 S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 124/DIV del 30.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2020, il Presidente Pasquale Marino e udito l’Avv. Angileri.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società  Imolese calcio 1919 S.r.l. ha presentato reclamo contro la decisione del Giudice sportivo della Lega Pro che ha squalificato per una gara il calciatore Gianluca Turchetta "per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria" (C.U. n. 124DIV del 30.11.2021).

La ricorrente sostiene l'assoluta estraneità del calciatore ai fatti allo stesso addebitati, avvalorando l'ipotesi che la frase percepita dal collaboratore della Procura federale sia stata pronunciata da altro tesserato.

Sottolinea inoltre la singolarità della circostanza che nessun altro soggetto abilitato a fornire riscontro documentale al fatto in esame (direttore di gara, suoi collaboratori e delegato di Lega) abbia segnalato il fatto stesso.

La Corte, verificata la ricorrenza de presupposti normativi che ammettono l'esame della prova televisiva, ha esaminato il filmato allegato al reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Va preliminarmente precisato che le ragioni di tale decisione non risiedono nell'asserito errore di persona, principale argomento sviluppato dalla ricorrente, che la Corte non ha ritenuto plausibile né con la visione del filmato relativo all'evento in oggetto, né tantomeno con la valutazione delle ulteriori argomentazioni e relative documentazioni allegate al reclamo, bensì nel riferimento incidentale, inserito nel ricorso, all'applicazione dell'art.61 comma 1 CGS, relativo ai mezzi di prova.

La predetta norma espressamente prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale".

La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che:

- solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova;

- la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi;

- gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS.

- i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti) .

Come correttamente sottolineato nei motivi del reclamo, nella fattispecie in esame né gli ufficiali di gara né il collaboratore di Lega hanno segnalato alcunché in riferimento ai fatti descritti nel rapporto dei collaboratori (peraltro rilevati da uno solo dei due) della Procura federale. Argomento di mero buon senso, ma che valutato nell'ottica della richiamata norma esclude la possibilità per il giudice di comminare un provvedimento sanzionatorio unicamente sulla base del citato rapporto.

Nè la prassi ricorrente (priva di base normativa e certamente non assimilabile né surrogabile alla rigida procedura prevista dal terzo comma dell'art.61 CGS, quale richiamato dal sesto comma), che prevede l'allegazione del rapporto dei collaboratori della Procura federale agli atti ufficiali inseriti d'ufficio nel fascicolo del procedimento (e non a seguito della richiesta, che gli organi di giustizia "possono" inoltrare se ritenuto utile), può elevare il rapporto stesso al rango di autonomo e sufficiente mezzo di prova.

Per tali motivi la frase blasfema asseritamente pronunciata dal calciatore Gianluca Turchetta non risulta accertata con validi mezzi di prova, e deve pertanto essere considerata non suscettibile di sanzione.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Imolese calcio 1919 S.r.l. viene accolto, con conseguente annullamento della sanzione irrogata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

                                                                          

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE                                                                                                 Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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