F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 101/CSA pubblicata il 08 Dicembre 2021 –S.S.D. Casarano calcio S.r.l.

Decisione n. 101/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 093/CSA/2021-2022  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 093/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.11.2021, l’Avv. Fabio Di

Cagno e sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 17.11.2021, preceduto da rituale preannuncio, la S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, resa in pari data (Com. Uff. n. 1CS), con la quale è stata irrogata al calciatore Prinari Tiziano la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, strattonato e afferrato per il collo un calciatore avversario, spingendolo a terra”. Episodio occorso in occasione della gara Francavilla - Casarano disputata il 14.11.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto arbitrale (segnatamente, il supplemento del 15.11.2021) dal quale si evince che “al 47’ del st veniva espulso il sig. Prinari Tiziano (n. 10 del Casarano) per condotta violenta: dopo aver strattonato un avversario, lo afferrava per il collo spingendolo a terra”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione da tre a due giornate di squalifica, evidenziando come il comportamento del proprio calciatore, pur censurabile, si sarebbe risolto in un’azione scomposta ed energica finalizzata a far riassumere la posizione eretta al calciatore avversario il quale, presumibilmente vittima di crampi muscolari nelle fasi finali della gara, continuava a restare a terra facendo così perdere tempo. In altri termini, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbero gli estremi della condotta violenta, in mancanza di qualunque intendimento del Prinari di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 24.11.2021 e deciso come da dispositivo, dopo aver sentito l’arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della S.S.D. Casarano è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va innanzi tutto premesso che la Corte ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimenti l’Arbitro sig. Manuel Gambuzzi, il quale ha precisato che l’azione illecita del calciatore Prinari si è concretizzata in due diversi momenti: dapprima sollevando energicamente da terra il calciatore avversario, strattonandolo per la maglia e subito dopo, accorso l’Arbitro, rispingendolo a terra dopo averlo afferrato per il collo.

Così esattamente riscostruita la dinamica dei fatti, peraltro avvenuti a gioco fermo, non può negarsi la componente violenta che ha contraddistinto il comportamento del calciatore, ravvisabile tanto nell’aggressività dei gesti (l’energica spinta a terra), quanto nella loro oggettiva attitudine ad arrecare un danno fisico all’avversario (la presa per il collo), indipendentemente dalle conseguenze che, per fortuna, non ne sono derivate.

Risulta pertanto congrua e corretta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE  

Fabio Di Cagno                                               Patrizio Leozappa

 

                                                                                                   

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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