F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 103/CSA pubblicata il 09 Dicembre 2021 – ASD Generali Futsal Ternana – Sig. Federico Pellegrini

Decisione n. 103/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 099/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE      

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente 

Paolo Grassi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 099/CSA/2021-2022, proposto dalla ASD Generali Futsal Ternana e dal sig. Federico Pellegrini per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 210 del 17.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.11.2021, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Generali Futsal Ternana ed il sig. Federico Pellegrini hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta allo stesso Federico Pellegrini, allenatore della Futsal Ternana, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 210 del 17.11.2021, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie B, Girone E, Futsal Ternana/ EUR Massimo del 13.11.2021, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di euro 250,00 disposta a carico della Generali Futsal Ternana.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 3 giornate effettive di gara, atteso che “Espulso per avere rivolto all’arbitro frasi gravemente irriguardose assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove continuava a rivolgere frasi offensive all’indirizzo della terna arbitrale per la parte residuale dell’incontro”, nonché posto a carico della società l’ammenda di euro 250,00 “perché il proprio allenatore se pure allontanato dalla tribuna continuava a profferire frasi offensive nei confronti degli arbitri per la parte residuale dell’incontro”.

La società reclamante ed il sig. Pellegrini, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto la mitigazione della sanzione a carico dell’allenatore, negando che questi abbia proferito frasi offensive all’indirizzo degli arbitri dopo essere stato espulso ed aver raggiunto la tribuna e rilevando, al riguardo, come il contenuto di tali frasi non sia state neppure indicato nel referto arbitrale. L’episodio, riportato negli atti ufficiali, dell’aver il sig. Pellegrini colpito con un calcio un cestino, poi, ad avviso dei reclamanti, deporrebbe per un gesto d’ira in relazione all’andamento ed all’esito della gara, più che di protesta nei confronti dell’arbitro, della quale in vero non ci sarebbe prova. Le tre giornate di squalifica appaiono ai reclamanti, in definitiva, eccessivamente gravose ed ingiustificate, oltre che prive di adeguata motivazione con riferimento alle due giornate comminate in più rispetto a quella conseguente all’espulsione dell’allenatore.

Quanto alla sanzione dell’ammenda, se ne chiede la revoca o la riduzione, autonomamente o per effetto della riduzione della sanzione della squalifica all’allenatore, in quanto ingiusta, stante l’impossibilità per la società reclamante di prevenire o porre rimedio a episodi di natura personale come quello di specie, che esulano dalle ordinarie cautele e dagli adempimenti in materia di sicurezza che l’ordinamento federale pone a carico della società ospitante. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, con modalità da remoto, il giorno 24 novembre 2021, il reclamo è stato trattenuto in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto, in quanto infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dai reclamanti, gli atti ufficiali di gara individuano con chiarezza la condotta dell’allenatore sanzionata e riportano anche le frasi offensive ed ingiuriose dallo stesso proferite nei confronti della terna arbitrale.

Si legge, infatti, nel supplemento del rapporto ufficiale, il quale, ai sensi dell’art. 61, primo comma, C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara, quanto segue: “[…] in seguito alla segnatura di una rete da parte della soc. Eur Massimo veniva espulso il sig. Pellegrini Federico allenatore della soc. Futsal Ternana perché faceva indebito ingresso in campo protestando ed offendendo la terna arbitrale con gesti plateali preferiva [recte proferiva] le seguenti parole <<ma come cazzo si fa a non annullare quel gol? Vergogna non ci state capendo un cazzo!>> Lo stesso dopo la notifica piuttosto che dirigersi versi gli spogliatoi si dirigeva verso la tribuna da dove continuava a inveire rompendo anche un cestino dell’immondizia con un calcio.

Si tratta di un comportamento gravemente disdicevole quello che gli atti ufficiali attestano essere stato posto in essere in occasione della gara in questione dall’allenatore, sig. Pellegrini, il quale ha pronunciato frasi oggettivamente e platealmente offensive nei confronti della terna arbitrale, che il giudice sportivo ha, ad avviso di questa Corte, congruamente sanzionato con la squalifica per due giornate effettive di gara, anche in considerazione della reiterazione di una tale condotta a seguito della notifica dell’espulsione, alla quale, come noto agli stessi reclamanti, di per sé consegue la sanzione della squalifica di una giornata effettiva.

La sanzione della squalifica per tre giornate effettive risulta dunque nel suo complesso adeguata alle circostanze del caso in esame, delle quali i reclamanti si limitano a prospettare, senza fornire però alcun riscontro oggettivo, una versione alternativa e edulcorata che è precluso a questa Corte considerare alla luce del disposto del citato art. 61, primo comma, C.G.S.

Quanto alla sanzione dell’ammenda di euro 250,00 comminata dal giudice sportivo a carico della società reclamante, anche essa trova adeguato titolo e giustificazione nell’omissione di qualunque intervento da parte della ASD Generali Futsal Ternana sul proprio allenatore volto a far cessare il comportamento ingiurioso nei confronti della terna arbitrale che il sig. Pellegrini ha tenuto per tutta la durata residua dell’incontro, una volta raggiunta, a seguito della sua espulsione, la tribuna.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.  

 

                                                                   IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                            Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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