F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 104/CSA pubblicata il 10 Dicembre 2021 – Casertana F.C. S.r.l.

Decisione n. 104/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 119/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente 

Andrea Galli - Componente (relatore) 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 119/CSA/2021-2022, proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 7/CS del 01.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2021, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. Enrico Lubrano per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Casertana F.C. S.r.l. ha proposto reclamo urgente avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Ciro Favetta, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 7/CS del 01.12.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone H, Mariglianese/Casertana del 28.11.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara “Per avere durante l'intervallo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei calciatori avversari nonché calciato con violenza la porta dello spogliatoio della società avversaria danneggiandola”.

La società reclamante, dopo aver ammesso il carattere deprecabile della condotta mantenuta dal proprio tesserato, il quale ha sottoscritto il reclamo a conferma del proprio biasimevole comportamento, ha chiesto la riduzione della sanzione da due a una giornata effettiva di gara, sostenendo:

- che il Giudice Sportivo avrebbe errato nella quantificazione della sanzione, per aver presumibilmente considerato un duplice comportamento di illecito disciplinare - il primo di offese nei confronti dei calciatori avversari ed il secondo di sfogo sulle cose tramite un calcio alla porta del proprio spogliatoio - con l’irrogazione della sanzione di una giornata per ciascun illecito, laddove, a parere della reclamante, il calciatore avrebbe posto in essere un unico comportamento disciplinare di carattere continuativo, con conseguente diversa valutazione in termini di quantificazione della sanzione;

- che il vantaggio conseguito dalla squadra Mariglianese al termine del primo tempo, grazie ad un calcio di rigore, avrebbe determinato uno stato di ira agonistica nel calciatore Favetta;

- che la condotta consistita in offese agli avversari sarebbe sostanzialmente irrilevante e normalmente non sanzionata;

- che il calcio alla porta avrebbe rilevanza limitata in quanto concretizzatosi in uno sfogo semplicemente su una cosa, appartenente al proprio mondo in quanto relativa allo spogliatoio della propria squadra e non a quello avversario, erroneamente indicato dal giudice sportivo come quello danneggiato, secondo la reclamante;

- che il calciatore Favetta aveva già scontato mezza giornata di squalifica in quanto espulso nell’intervallo della gara in questione, ulteriore ragione per la quale la sanzione irrogata si rivelerebbe eccessivamente afflittiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2021 è comparso per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Enrico Lubrano, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. È stato, altresì, sentito dalla Corte l’Assistente dell’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che “Durante l'intervallo al rientro negli spogliatoi, il numero 94 Favetta Ciro della società Casertana creava confusione rivolgendo offese nei confronti dei calciatori della società Mariglianese, e successivamente calciava violentemente la porta del proprio spogliatoio, spogliatoio della società ospitata , facendo un buco alla porta la cui grandezza riportava un diametro di circa 15 cm.”.

L’Assistente dell’Arbitro, che ha rilevato e refertato l’episodio, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha riferito, tra l’altro, il tenore letterale delle espressioni proferite dal calciatore Favetta, le quali rivestono indubbiamente il carattere di effettiva lesività.

Le deduzioni della società reclamante non possono trovare accoglimento, poiché, in particolare:

- la condotta posta in essere dall’atleta che proferisca espressioni offensive all’indirizzo degli avversari riveste carattere disciplinarmente rilevante, anche perché si pone direttamente in contrasto con i principi informatori del C.G.S. (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità;

- il gesto del calcio rileva in termini disciplinari, sia che venga inferto alla porta dello spogliatoio avversario, sia che venga sferrato a quello assegnato alla propria compagine, che, comunque, nel caso di specie, è anch’esso di proprietà della società ospitante e, pertanto, non appartenente al proprio mondo (del calciatore Favetta), secondo l’assunto e la terminologia adottati dalla società reclamante;

- l’irrogazione della sanzione della espulsione durante l’intervallo, per effetto della quale il calciatore Favetta avrebbe già scontato mezza giornata di squalifica, non ha alcuna rilevanza in termini di eventuale eccessiva afflittività o sproporzionalità della successiva sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Alla luce di tali considerazioni, il comportamento complessivamente considerato, come posto in essere dal tesserato della società reclamante, sia esso valutato alla stregua di due atti separati che di una condotta unica continuata, va configurato come gravemente antisportivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 C.G.S..

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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