F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN-SVE del 09 Dicembre 2021 (motivazioni) – Aurora Pro Patria 1919 Srl / US 1913 Seregno Calcio Srl- Reg. Prot. 56/TFN-SVE
Decisione/0071/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0056/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Angelo Fanizza – Componente;
Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore); Gino Scaccia – Componente; ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 9 dicembre 2021, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 Srl (matr. FIGC 922231) contro la società US 1913 Seregno Calcio Srl (matr. FIGC 675227),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 12 novembre 2021 la società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per ottenere il pagamento dell’importo di € 10.000,00 oltre IVA a titolo di affitto dello stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio concesso in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl, come da scrittura privata sottoscritta in data 14 giugno 2021.
A sostegno della domanda evidenzia di aver concesso in uso l’impianto per la gara Seregno – Feralpi Salò del 4 settembre 2021, valevole per il campionato di serie C e di non aver ricevuto alcun pagamento dall’US 1913 Seregno Calcio Srl.
Ciò posto, la società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha chiesto, con il favore delle spese di lite, la condanna della società US 1913 Seregno Calcio Srl al pagamento dell’importo di € 10.000,00 oltre IVA.
Nelle more del giudizio il legale della società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha comunicato l’intervenuto pagamento da parte dell’US 1913 Seregno Calcio Srl ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia