DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 370 del 16.12.2021 – Delibera – GARA DEL 08/12/2021: CORMAR FUTSAL POLISTENA – PSG LUCE MESSINA
GARA DEL 08/12/2021: CORMAR FUTSAL POLISTENA – PSG LUCE MESSINA Reclamo proposto dalla Società: PSG LUCE MESSINA
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società PSG LUCE MESSINA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della PSG LUCE MESSINA entro il tempo regolamentare di attesa. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro, motivando a tal proposito che mentre la squadra era in viaggio per raggiungere il palazzetto veniva informata che uno dei propri giocatori era stato posto in isolamento fiduciario essendo stato a contatto il giorno prima con persona risultata positiva al COVID, e che a seguito di tale notizia il proprio medico sociale aveva disposto il rientro della squadra ai fini precauzionali. Il ricorso è infondato e va respinto. Con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo F.I.G.C. da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 2021/2022, pubblicato in data 04/8/2021, ed alle disposizioni di emergenza Covid-19 di cui al C.U. n.37 del 01/10/2021, entrambi predisposti al fine di disciplinare lo svolgimento delle gare ufficiali nell’attuale stagione sportiva, è stato stabilito che: “2- Nell’eventualità in cui uno o più calciatrici/calciatori della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2, questi dovrà/dovranno essere immediatamente allontanato/i dal Gruppo e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti, che valuteranno di concerto col Medico Sociale/medico di riferimento le modalità di gestione degli altri componenti, anche in relazione alle caratteristiche del Gruppo stesso (numerosità, soggetti vaccinati, guariti, suscettibili), nel rispetto e secondo le modalità previste dal Protocollo del 04/08/2021.
4- La gara sarà regolarmente disputata, salvo che il numero delle/dei calciatrici/calciatori risultati positivi al test sia almeno pari a 5 (cinque), o che, tra i positivi ci siano almeno n. 2 portieri.” Il predetto protocollo di prevenzione è stato predisposto proprio al fine di consentire la ripresa e il completamento in sicurezza dell’attività delle Stagioni Sportive 2020-2021 e prevede espressamente la possibilità di disputa degli incontri anche nelle ipotesi in cui alcuni giocatori risultino positivi al test del Covid-19. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Società reclamante non ha indicato, né rilevato, la presenza all’interno del proprio gruppo squadra di alcun calciatore positivo al Covid-19, bensì solo quella di un calciatore che, nel frangente, era stato posto fiduciariamente in isolamento per essere venuto a contatto il giorno precedente con un positivo. La società, quindi, non avendo dei positivi nel gruppo calciatori, ben poteva una volta giunta all’impianto sottoporre a test tutti i calciatori, lasciando in isolamento il solo calciatore posto in quarantena, ed in caso di esito negativo dei test avrebbe potuto prendere parte all’incontro così come previsto dal protocollo, che consente la disputa della gara salvo che il numero dei calciatori risultati positivi al test sia almeno pari a 5 (cinque), o che, tra i positivi ci siano almeno n. 2 portieri. Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.1/2021, C.U.36/01 e C.U.37/01
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 342 del 10/12/2021 si decide: - di considerare la soc. PSG LUCE MESSINA rinunciataria alla disputa dell'incontro; - di respingere il ricorso, comminando alla PSG LUCE MESSINA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €1.000,00. - la predetta società è inoltre tenuta a corrispondere alla società CORMAR FUTSAL POLISTENA l’ammenda di €250,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro. - La tassa di reclamo è addebitata.