DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 372 del 16.12.2021 – Delibera – GARA DEL 08/12/2021: CALCIO A 5 CORINALDO – CUS ANCONA
GARA DEL 08/12/2021: CALCIO A 5 CORINALDO – CUS ANCONA
Reclamo proposto dalla Società: CUS ANCONA
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società C.U.S. ANCONA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società C.U.S. Ancona. A sua scusante la suddetta società rappresenta che l'assenza è stata causata dall’accertata positività del proprio dirigente al tampone Covid19 il giorno antecedente la disputa dell’incontro e dallo stato di quarantena a carico dell’intero gruppo squadra disposto in data 08/12/2021 alle ore 10:40 dal medico responsabile del Servizio Continuità Assistenziale di zona in funzione di supporto al Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente. La ricorrente allegava i documenti che certificavano la positività del soggetto indicato e la comunicazione di obbligo di quarantena dell’Autorità sanitaria riguardante anche tutti gli altri componenti del gruppo squadra quali "contatti stretti" col soggetto positivo posto in isolamento fiduciario. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore così come descritta dalle norme federali, ricorrendo una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla società Cus Ancona, come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla Società ricorrente.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 342 del 10/12/2021 si decide: - di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza al fine della ripetizione della gara medesima. - la tassa di reclamo è restituita .