F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/CFA pubblicata il 15 Dicembre 2021 (motivazioni) – sig. Marinelli Simone

Decisione/0041/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0048/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Claudio Tucciarelli - Componente (relatore)

Carlo Saltelli - Componente ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0048/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Marinelli Simone, Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio,

contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria n. 32/TFT, pubblicata il 5 novembre 2021;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 7 dicembre 2021, il Consigliere di Stato Claudio Tucciarelli e uditi, per il reclamante, l’Avv. Alessandro Sindoni, che insisteva per l’accoglimento del reclamo, e, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Boscarino, il quale ne chiedeva la reiezione;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il reclamo in epigrafe è stato presentato dal signor Simone Marinelli, avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 32 del 5 novembre 2021 della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato regionale Liguria, in merito al procedimento disciplinare n. 66 pt 2021/2022 avente ad oggetto: "Dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Simone Marinelli, Vice Presidente della ASD Pro Savona Calcio nei confronti dell'allenatore Gianfranco Pusceddu".

Con tale decisione, il Tribunale federale territoriale ha dichiarato il signor Simone Marinelli responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l'effetto, gli ha inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi uno. Ha dichiarato, altresì, la società Savona Calcio responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (breviter, CGS) per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente, sig. Simone Marinelli, e, per l'effetto, le ha inflitto la sanzione di euro 150 di ammenda.

2. La vicenda in merito alla quale il Tribunale federale territoriale ha adottato la decisione reclamata trae origine dall’esposto con il quale il legale del signor Gianfranco Pusceddu aveva segnalato le dichiarazioni lesive rilasciate nei confronti di quest’ultimo dal sig. Simone Marinelli, Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio, a mezzo stampa, in occasione dell'intervista rilasciata il 15 luglio 2021 sulla testata online "Il Vostro Giornale". Nel corso dell’intervista, il sig. Simone Marinelli rilasciava le seguenti dichiarazioni: "II sig. Pusceddu del Priamar in sede da me mi ha offerto a dicembre i campi dalle 14 alle 15 sapendo che sono orari impraticabili e quindi prendendomi per il culo a casa mia!! per paura che gli portassi via i ragazzi, perché tutti dai ragazzi vogliono solo la quota di iscrizione, perché tutti vedono i ragazzi come soldi in entrata".

Il Procuratore Federale Interregionale, il 25 agosto 2021, sulla base dell’esposto e delle indagini svolte, ha quindi deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato regionale Liguria:

- il sig. Simone Marinelli, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio con potere di rappresentanza, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lettera l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista rilasciata sulla t stata giornalistica “Il Vostro Giornale” (www.ivg.it) del 15.7.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione del tecnico, sig. Gianfranco Pusceddu, dichiarando circostanze non corrispondenti al vero circa l’offerta di disponibilità dei campi per il settore giovanile che il sig. Pusceddu avrebbe fatto al Marinelli per la Pro Savona in orari impraticabili; ed ancora, soprattutto, adombrando dubbi sull’operato, sull’onestà e sulla integrità morale del predetto tecnico che avrebbe, sempre secondo quanto dichiarato dal Marinelli, cercato volontariamente di ostacolare l’attività di altra società sportiva per scopi puramente economici legati agli introiti derivanti dalle quote di iscrizione dei calciatori;

- la Società ASD Pro Savona Calcio, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al proprio Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Marinelli.

Nell’atto di deferimento, la Procura Interregionale ha annotato che, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari atti di indagine, tra i quali apparivano assumere particolare valenza dimostrativa: l’esposto dell’Avv. Simone Mariani datato 19.7.2021; l’estratto delle pagine web della testata giornalistica online “Il Vostro Giornale” (www.ivg.it) del 15.7.2021, contenente le dichiarazioni rilasciate dal sig. Simone Marinelli; la e-mail del 13.7.2021 dalla società US Priamar 1942 Liguria alla società ASD Pro Savona Calcio; l’organigramma della società ASD Pro Savona Calcio per la s.s. 2021-2022.

La Procura Interregionale ha rilevato che le frasi ed espressioni in argomento devono essere considerate “pubbliche” per essere state le stesse pronunciate e diffuse attraverso un mezzo idoneo a renderle potenzialmente conoscibili da più persone e, per l’effetto, la condotta addebitabile al Sig. Simone Marinelli deve essere considerata aggravata ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera l), del Codice di Giustizia Sportiva (ovvero, per essere stato il fatto commesso “a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura [...] di qualsiasi altro tesserato”). Ha inoltre rilevato che non vi era stata nessuna smentita / rettifica da parte dell’interessato.

Con la decisione reclamata, il Tribunale Federale Territoriale ha rilevato che: sia indubbia la lesività delle espressioni in commento, idonee a ledere la reputazione del tecnico, sig. Gianfranco Pusceddu; la frase "quindi prendendomi per il culo a casa mia" sia offensiva dell'onore e del decoro del soggetto attinto; non rilevi che il fatto storico lamentato dal signor Marinelli fosse realmente accaduto, essendo indubbio che l'esposizione mediatica di tale asserito accadimento non sia stata consona ai canoni stabiliti dalla costante giurisprudenza, tanto civile quanto penale, con riferimento alle espressioni lesive dell’onore e/o della reputazione; le frasi in argomento devono essere considerate "pubbliche" e quindi determinare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera l), del Codice di Giustizia Sportiva; la seconda parte della dichiarazione risultava all’apparenza riferita proprio al signor Pusceddu e la circostanza che tale "sfogo" fosse rivolto anche ad altri soggetti, non elimina il fatto che il signor Marinelli abbia adombrato dubbi sull'operato, l'onestà e la integrità morale (anche) del predetto tecnico, il quale avrebbe, sempre secondo quanto dichiarato dal Marinelli, sostanzialmente cercato di ostacolare l'attività di altra società sportiva per scopi puramente economici legati agli introiti derivanti dalle quote di iscrizione dei calciatori; non vi era stata nessuna smentita e/o rettifica circa le dichiarazioni rilasciate nel predetto video, né pubblica dissociazione da parte della società relativamente a quanto dichiarato dal proprio Vice Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale ha quindi ritenuto provata la responsabilità del signor Marinelli per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lettera l), del CGS, e della società Pro Savona Calcio, a titolo di responsabilità diretta. Il Tribunale ha peraltro evidenziato come le condotte in oggetto, pur essendo certamente lesive e riprovevoli, non appaiano di particolare gravità e ha ritenuto tali elementi prevalenti rispetto alla contestata aggravante, sì da determinare una sanzione in misura inferiore rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale.

Con il reclamo, il signor Marinelli ritiene che il Tribunale Federale abbia errato nel ritenere irrilevante la veridicità dei fatti narrati dal medesimo signor Marinelli perché, così operando, non avrebbe contestualizzato le espressioni utilizzate. La contestualizzazione avrebbe invece dimostrato l'assenza di efficacia offensiva nell'espressione utilizzata dal signor Marinelli, il quale avrebbe esercitato il suo diritto di critica in merito a uno specifico accadimento senza mai trascendere in attacchi personali. Il reclamo richiama l'orientamento giurisprudenziale, in sede penale e civile, in tema di diritto di critica, che avrebbe legittimato l’esercizio di tale diritto anche con l’utilizzazione di un linguaggio colorito e pungente e perfino di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, in determinate condizioni. Nel caso in esame, l’espressione utilizzata sarebbe colorita ma non pungente.

La critica si distinguerebbe inoltre dall’invettiva o dall’insulto per la presenza di una spiegazione che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. La critica rivolta dal reclamante avrebbe preso le mosse dall’effettiva presenza del signor Pusceddu presso la sede del Savona e dalla prospettata possibilità di poter fare utilizzare ai ragazzi un campo da giuoco in una fascia oraria in cui i ragazzi normalmente e notoriamente escono dagli istituti scolastici. A giudizio del reclamante, le espressioni utilizzate soddisferebbero - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado - i requisiti individuati dalla giurisprudenza: la veridicità del fatto attribuito a un determinato soggetto e il rispetto del principio di continenza del linguaggio utilizzato.

Sempre secondo il reclamante, il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il semplice utilizzo di una espressione colorita e di uso comune sia tale da ledere il decoro di un qualsivoglia soggetto.

Inoltre, il reclamante contesta le valutazioni espresse dalla decisione impugnata. Il Tribunale avrebbe infatti osservato come la circostanza che tale sfogo fosse rivolto anche ad altri soggetti non eliminerebbe il fatto che il Signor Marinelli abbia adombrato dubbi sull'operato, sull'onestà e sull'integrità morale (anche) del predetto tecnico. Inoltre, il Tribunale avrebbe male inteso la seconda parte della dichiarazione resa dal Marinelli ritenendo, come sopra riportato, che lo sfogo di quest'ultimo fosse rivolto "anch " ad altri soggetti oltre al Pusceddu. Al contrario, l' ffermazione d l signor Marinelli non sarebbe stata riferita anche al signor Pusceddu ma, addirittura, lo avrebbe escluso dalla stessa.

Il reclamo chiede quindi che la decisione di primo grado venga annullata.

Chiede inoltre la rinnovazione dell'istruttoria al fine di acquisire la testimonianza del Sig. Marino Calistri, quale persona informata sui fatti. Dagli atti risulterebbe che, nel dicembre 2020, il signor Calistri abbia presenziato al colloquio nel corso del quale il signor Pusceddu formulò l’offerta di utilizzazione dei campi da gioco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La Corte Federale osserva, in primo luogo, che il reclamo è presentato dal signor Marinelli, ai sensi dell’art. 101 del CGS, senza che sia stato precisato che viene presentato anche per conto della società calcistica di cui, come evidenzia la decisione impugnata, ha la rappresentanza in qualità di Vicepresidente. Può comunque essere ammessa la domanda di annullamento dell’intera decisione del Tribunale sia perché si può assumere che l’interessato, in ragione della sua qualifica, abbia presentato il reclamo anche per conto della società ma ancor prima perché l’eventuale accoglimento del reclamo con riguardo alla condanna del signor Marinelli comporterebbe la caducazione della condanna della società, la cui responsabilità non presenta un’autonoma consistenza rispetto alla responsabilità attribuita al Vicepresidente.

4. In secondo luogo non può essere accolta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria con l’acquisizione della testimonianza del sig. Calistri sullo svolgimento dei fatti. Dagli atti di causa emerge con adeguata chiarezza che la controversia, e in particolare il reclamo, vertono essenzialmente sulla qualificazione dei fatti e non sulla loro sussistenza.

5. Venendo al merito del reclamo, merita annotare preliminarmente che la decisione del Tribunale Federale è fondata su una serie di disposizioni del CGS, a partire dall’art. 4, comma 1, relativo all’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e all’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In base al comma 2, inoltre, per quanto qui rileva, in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). In particolare, la lettera h) prevede la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC e tale sanzione non può superare la durata di cinque anni. In secondo luogo, la decisione reclamata richiama l’art. 23, comma 1 (divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA). In terzo luogo, la decisione applica l’art. 6, comma 1 (responsabilità diretta della società per l’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali).

6. In sintesi, il reclamo di incentra sulla veridicità dei fatti affermati e sull’assenza di lesione per la reputazione del signor Pusceddu.

Va premesso che anche l’ordinamento sportivo è tenuto a garantire e tutelare il diritto di critica, quale elemento di stimolo e miglioramento delle varie modalità e manifestazioni attraverso cui agiscono i soggetti di tale ordinamento.

Tuttavia, l’affermazione del diritto di critica non può essere disgiunta dalla tutela della reputazione, che presenta un rilevante valore sociale e riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), che contiene una aggravante speciale quando l’offesa è recata a mezzo stampa. L’estensione della fattispecie penale in questione trova un limite nell’esercizio di critica che può essere ricondotto alla esimente di cui all’art. 51 c.p.

Tali forme di tutela trovano forti assonanze nel CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

In più, l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.

Non è certo questa la sede per considerare il rapporto di specialità tra l’illecito di cui all’art. 23, comma 1, e l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera l), che, tra l’altro, nella decisione infine adottata dal tribunale, non ha trovato applicazione sebbene in ragione di un giudizio di prevalenza della non particolare gravità del fatto rispetto all’aggravante in questione.

Tuttavia, la presenza di ben due disposizioni specifiche relative a illeciti commessi in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire agli illeciti in questione. E infatti, il CGS non indulge in genere nella tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si affida a principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. Tale impostazione costituisce evidentemente una forma di tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale).

La Corte non può quindi che aderire, anche nel presente giudizio, alle precedenti decisioni assunte in ordine al rapporto tra tutela della r putazione ed estensione del diritto di critica nell’am ito dell’ordinam nto federale.

Anche di recente, le SS.UU. di questa Corte federale d’appello (decisione n. 10/2021-2022) hanno aderito all’insegnamento della Corte di Cassazione, peraltro richiamato, condiviso e fatto proprio in precedenti pronunce (cfr. Corte federale d’appello, sez. IV, n. 49/2020-2021; Corte di giustizia federale, sez. I, n. 23/2013/2014), e hanno osservato che “gli illustrati canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

In tal modo, le SS.UU. della Corte Federale di appello – e con esse l’odierno collegio – hanno offerto una risposta netta all’interrogativo circa l’analogia dei criteri adottati dalla Cassazione e i parametri da assumere nel valutare le responsabilità interne all’ordinamento sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione: la risposta implicita degli organi di giustizia sportiva è positiva, laddove fanno ampio ricorso alla giurisprudenza della Cassazione per meglio definire i limiti del diritto di critica a fronte di condotte asseritamente diffamatorie ma, al tempo stesso, affermano una sensibilità maggiore e un rilievo più intenso, espressi dall’ordinamento federale.

Peraltro è evidente che le disposizioni dell’ordinamento federale non si risolvono in un duplicato delle tutele apprestate dall’ordinamento statuale ma sono dirette ad assicurare un quid pluris riconducibile per l’appunto alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, che giustificano la “valenza molto più intensa” dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parti del medesimo ordinamento sportivo (v., a conferma, anche l’art. 111 del CGS, sui rapporti tra giudizio penale e decisioni degli organi di giustizia sportiva). Si tratta delle specificità che connotano l’ordinamento sportivo secondo la ricostruzione fattane anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 con riguardo alle diverse forme di giustiziabilità.

Sempre con riferimento alla tutela della reputazione e ai limiti propri del diritto di critica, anche di recente la Corte di Cassazione (Sez. V pen., sent. n. 17259/2020) ha ricordato che: la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata; occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita; non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione); la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122).

Tali principi possono essere agevolmente ripresi nel presente giudizio. Ebbene, anche rispetto ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione è da ritenere che siano mancati nel caso concreto che ha dato luogo alla decisione di primo grado, prima, e al reclamo, poi, proprio i caratteri di adeguatezza e funzionalità.

In più, questa Corte Federale (cfr. da ultimo Sez. Unite, Decisione n. 0018/CFA/2021-2022) ha precisato che, al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, “è necessario che si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore”. Né si può dimenticare che le dichiarazioni in questione non vengono rese nel corso di un colloquio privato ma consapevolmente e responsabilmente riportate a organi di stampa. La loro divulgazione impedisce di considerarle alla stregua di un mero sfogo, connotato dai tratti impropri del linguaggio scurrile.

Questa Corte Federale non è chiamata a valutare l’appropriatezza del linguaggio utilizzato bensì la sua idoneità a produrre una lesione dei principi e delle disposizioni presidiate dal CGS e, di conseguenza, la sussistenza o meno dei vizi della decisione reclamata.

7. Alla luce della giurisprudenza citata e delle connotazioni proprie dell’episodio che ha dato origine al procedimento, va riconosciuta l’attitudine lesiva del linguaggio utilizzato dal reclamante nelle circostanze specifiche.

La decisione del Tribunale Federale è esente dai vizi dedotti con il reclamo. I contenuti della decisione mostrano, al contrario, che il Tribunale ha svolto un’adeguata ponderazione tra i contrapposti principi: la libertà di critica e la tutela della reputazione.

Il Tribunale Federale ha infatti considerato che, indipendentemente dalla veridicità del fatto storico lamentato dal signor Marinelli, l'esposizione mediatica di tale asserito accadimento non risulta consona ai canoni stabiliti dalla costante giurisprudenza, tanto civile quanto penale, con riferimento alle espressioni lesive dell’onore e/o della reputazione, tanto da derivarne l’aggravante legata alla pubblicità delle dichiarazioni nei termini di cui all’art. 14, omma 1, lett ra l), del CGS. Né, nonostante le diverse valutazioni espresse sul punto dal reclamante, può essere in alcun modo considerata incongrua la valutazione esposta nella decisione reclamata in base a cui la seconda parte della dichiarazione resa dal signor Marinelli risultava all’apparenza riferita anche al signor Pusceddu. Anzi, il contesto già descritto in cui sono state svolte le affermazioni conduce a concludere, con il Tribunale Federale, che esse fossero effettivamente riferite anche al signor Pusceddu.

Al tempo stesso, la decisione ha soppesato con attenzione l’intensità della sanzione della condotta, di cui è stata riconosciuta la non particolare gravità, tanto da applicare una misura inferiore rispetto alle richieste della Procura Federale. Ciò a conferma della ponderazione svolta dal Tribunale Federale, la cui decisione è quindi esente dai vizi lamentati con il reclamo.

In conclusione, per le ragioni esposte il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Claudio Tucciarelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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