F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 105/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL – ITALSERVICE C5

Decisione n. 105/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 091/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Savio Picone - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 091/CSA/2021-2022, proposto dalla società Italservice C5 SSDARL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 198 del 11.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udite per la reclamante l’Avv. Flavia Tortorella e per la resistente società C.M.B Futsal Team SSDARL l’Avv. Manuela Magistro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 15.10.2021, la società C.M.B Futsal Team di Matera proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., Divisione Calcio a 5, chiedendo che venisse comminata alla consorella Italservice C5 di Pesaro, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S.. la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara C.M.B. Futsal Team – Italservice C5, disputata il 13.10.2021 in Policoro (MT) e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Esponeva la ricorrente che la Italservice C5, avendo inserito in distinta n. 13 calciatori, dei quali solo 6 con la qualifica di “formati”, aveva violato le disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 1.7.2021 della Divisione Calcio a 5, con particolare riferimento alla lett. e) che impone alle società partecipanti al campionato di serie A di impiegare un numero di calciatori c.d. “formati” (cioè formati in Italia) almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata dall’arbitro. Precisava infatti la ricorrente che, dei calciatori avversari Borea, Toninandel, Salas, Honorio, Borruto, Canal e Taborda, nessuno rivestiva la qualifica di “formato”, sicchè il numero dei giocatori non formati (7) risultava maggiore del numero dei calciatori formati (6).

Resisteva la Italservice C5 con memoria del 8.11.2021, eccependo che il calciatore Borea Vincenzo, indipendentemente dalle risultanze dei tabulati curati e aggiornati dalla L.N.D., era in possesso del requisito sostanziale per poter essere considerato “formato”, come previsto sub lett. d) della predetta disposizione regolamentare, in quanto nato, cresciuto e residente in Italia, sicchè risultava raggiunto il numero minimo (7) di calciatori formati inseriti in distinta.

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 198 del 11.11.2021, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, ritenuta sussistente la violazione denunziata dalla C.M.B. Futsal Team, comminava a carico della società Italservice C5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6. Osservava il Giudice Sportivo che tale società non aveva rispettato la procedura regolamentare prevista per il conseguimento dell’attestazione di “formato” relativamente al calciatore Borea Vincenzo, sicchè, in base agli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, solo 6 calciatori su 13 risultavano formati, in numero quindi inferiore al minimo previsto per la partecipazione alle gare del campionato di serie A.

Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la Italservice C5 con reclamo del 19.11.2021, affidandosi essenzialmente a tre motivi di censura.

Con il primo motivo, la reclamante lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente valutato la posizione di tesseramento del calciatore Borea il quale, in quanto nato e cresciuto in Italia ove ha sempre risieduto (come da certificato di residenza in atti), andava considerato quale “formato”, essendo in possesso del requisito previsto dal più volte citato C.U. n. 1, lett. e), che tale qualifica riconosce a quei calciatori che “risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età” (sub lett. d). La reclamante eccepisce l’irrilevanza, viceversa valorizzata dal Giudice Sportivo, della mancata osservanza della procedura di richiesta dell’attestazione ai sensi del medesimo C.U., ritenendo che il possesso, in capo al Borea, del requisito sostanziale previsto dalla norma, debba sempre e comunque prevalere sull’inosservanza di un mero requisito procedurale e/o di forma, posto che, nella specie,  sarebbe rimasta comunque assicurata la regolarità della competizione.

Con il secondo motivo la reclamante eccepisce in ogni caso l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 10, comma 7, C.G.S. alle violazioni di norme regolamentari diverse dalle N.O.I.F., inapplicabilità ravvisabile anche nella illogica equiparazione della fattispecie in esame al diverso caso di assoluta mancanza dei requisiti di cui al C.U. n. 1 anche sul piano sostanziale.

Con il terzo motivo, la reclamante rileva che tale illogica equiparazione avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo quantomeno ad una ragionevole graduazione della sanzione ex art. 12, comma 1, C.G.S., non potendo ammettersi la comminatoria della grave sanzione della perdita della gara prevista per l’utilizzo (doloso) di un tesserato privo dei requisiti necessari, rispetto alla diversa ipotesi di una violazione di carattere solo formale, quale appunto la mancanza dell’attestazione rilasciata dalla Divisione. Rileverebbe, a tal fine, anche la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.,

Conclude pertanto la reclamante in via principale per l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, per una riduzione della sanzione.

Ha resistito la società C.M.B. Futsal Team con controdeduzioni del 24.11.2021. In particolare, evidenzia essa resistente che la consorella Italservice C5 non ha mai prodotto l’attestazione di calciatore “formato” in capo al Borea, per il quale difatti la società non risultava aver avviato la speciale procedura di richiesta così come dettagliatamente prevista dal C.U. n. 1, lett. e); evidenzia altresì come tale attestazione rappresenti l’unica forma di riconoscimento della qualifica di “formato” in capo al calciatore, qualifica appunto acquisibile solo attraverso la procedura ad hoc elaborata dalla Divisione e nel caso di specie non attivata, indipendentemente cioè dalla sussistenza dei requisiti sostanziali pure previsti dalla medesima disposizione.

La resistente contesta altresì che la sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 7, C.G.S., possa conseguire solo alle violazioni previste dalle N.O.I.F., invocando a tal fine proprio quanto previsto dall’art. 34 bis N.O.I.F. circa i poteri regolamentari riservati alle Leghe. Contesta infine la ricorrenza di alcuna ipotesi di attenuante applicabile al caso di specie, stante l’oggettiva violazione della norma di cui al C.U. n. 1 e le altrettanto oggettive conseguenze che ne derivano sul piano disciplinare.

Conclude pertanto la resistente per la conferma della decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è stato quindi trattato nella riunione dell’1.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, in data 1.7.2021, ha emanato il C.U. n. 1 recante, tra le altre, le disposizioni per la partecipazione al campionato di serie A. La lett. e) del suddetto C.U., nel disciplinare i limiti di impiego dei calciatori, prevede che in tali gare (oltre a quelle di Coppa Italia) “è fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatori formati almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro”.

La medesima norma (chiaramente ispirata alla tutela ed alla valorizzazione dei vivai nazionali) individua altresì, nello specifico, le caratteristiche che i calciatori devono possedere per poter essere considerati “formati”, suddivise in quattro gruppi, dei quali i primi tre (a, b, c) in funzione dell’età e della decorrenza del tesseramento ed un quarto (d) riservato ai calciatori “residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”, con la precisazione che “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione dei titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista”.

La ratio di tale ultima disposizione è facilmente spiegabile.

Mentre per i calciatori di cui ai primi tre gruppi, i dati anagrafici e di tesseramento di ciascuno sono già presenti negli archivi federali, così consentendo alla Lega di verificare ex officio i requisiti di ciascuno e di inserirli con la relativa qualifica/status nei tabulati delle singole società, per i calciatori del quarto gruppo, per i quali è invece necessario verificare la residenza in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età, tale verifica non può che essere avviata su richiesta di parte con la presentazione della necessaria documentazione di supporto, all’esito della quale la Lega rilascia l’attestazione che, a sua volta, costituisce il titolo per l’inserimento del calciatore nel tabulato della società con la qualifica di “formato”. Ciò premesso, la presente controversia è evidentemente circoscritta all’accertamento della posizione del calciatore Borea Vincenzo in occasione della gara C.M.B. Futsal Team – Italservice C5 del 13.10.2021: in particolare, se possa o meno considerarsi “formato”, non essendo contestato né il dato fattuale del mancato possesso, in capo al medesimo, dell’attestazione e della conseguente omessa indicazione come “formato” sul tabulato della società, né l’essenzialità di tale accertamento, in funzione del raggiungimento del numero minimo di calciatori formati schierati dalla Italservice C5 in occasione della gara in questione.

Ebbene, non vi è dubbio che il mancato rilascio dell’attestazione e l’assenza della relativa indicazione sul tabulato della società, non consentono di attribuire al calciatore Borea lo status di calciatore formato.

Sul punto, questa Corte Sportiva più volte ha avuto occasione di affermare che “il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorchè il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo da momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.u. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.u. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA).

E’ dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione.

Risultando così infondato il primo motivo di reclamo, è altresì da respingere la doglianza della reclamante circa la presunta inapplicabilità della sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 7, C.G.S., alle sole violazioni previste dalle N.O.I.F..

Sul punto, come correttamente rilevato dalla società resistente, è sufficiente il richiamo all’art. 34 bis N.O.I.F. che, oltre ad attribuire alle Leghe ed alla Divisione Calcio Femminile la facoltà di prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori nelle gare, prevede altresì espressamente che la violazione di tali norme regolamentari, ancorchè di produzione secondaria, “comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara”. Tale previsione rende giustizia anche della invocata applicazione di possibili attenuanti ex art. 13, 2° comma, C.G.S., neppure in astratto ravvisabili nel caso di specie, ove la sanzione della perdita della gara, ex art. 10, commi 6 lett. a) e 7, C.G.S. e 34 bis N.O.I.F., consegue automaticamente al mero inserimento in distinta del calciatore in posizione irregolare, anche “considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante” (C.U. n. 1, lett. e, penult. cpv.).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                           Patrizio Leozappa

                                                                                                   

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce    

 

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