F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 106/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – S.C.D. Ligorna 1922

Decisione n. 106/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 094/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Savio Picone - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 094/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udita per la reclamante l’Avv. Anna Cerbara e sentito a chiarimenti l’arbitro sig. Enrico Cappai;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 23.11.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società S.C.D. Ligorna

1922 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 17.11.2021 (Com. Uff. n. 1CS) con la quale è stata irrogata al calciatore Brusaca Federico la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. Episodio occorso in occasione della gara Ligorna 1922 – A.C. Bra disputata il 14.11.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro sig. Enrico Cappai, il quale riferisce che il Brusaca “a gioco in svolgimento colpisce un giocatore avversario con un pugno all’altezza dello stomaco, con il pallone non a distanza di gioco. Dopo la notifica del provvedimento, rimane per circa un minuto sul terreno di gioco continuando a chiedere animatamente spiegazioni sul motivo del provvedimento, finchè viene definitivamente allontanato dai compagni di squadra”.

La reclamante nega recisamente che il proprio calciatore abbia colpito con un pugno l’avversario e si affida, a dimostrazione di quanto asserito, ad immagini televisive delle quali ritiene di potersi avvalere ai sensi degli art. 57, comma 1 e 61 commi 2 e 6, C.G.S.

A detta della reclamante, da tali immagini si evincerebbe inequivocabilmente che i due calciatori contendenti seguivano, correndo, la traiettoria del pallone, con il Brusaca posizionato alle spalle del suo avversario, al quale pertanto giammai avrebbe potuto sferrare un pugno all’altezza dello stomaco, bensì tutt’al più procurargli una semplice spinta.

A conferma di quanto innanzi, la reclamante evidenzia come l’episodio si sia svolto a notevole distanza dall’arbitro - il quale pertanto non avrebbe avuto la chiara percezione del gesto - e che il Brusaca non avrebbe avuto alcun motivo per commettere il fallo, essendo in quale momento (fine del primo tempo) il Ligorna in vantaggio per 1 a 0. Né l’avversario aveva subìto alcuna conseguenza sul piano fisico, restando regolarmente in campo.

Quanto alle proteste animate del calciatore, la reclamante le giustifica come reazione all’ingiusto provvedimento di espulsione per un grave comportamento erroneamente addebitatogli.

La reclamante conclude quindi in via principale per il contenimento della sanzione alle giornate di squalifica già scontate e, in subordine, per la riduzione della squalifica a 2 giornate di gara.

Il reclamo è stato trattato nella riunione dell’1.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della  società Ligorna 1922 è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

La Corte, preliminarmente, ritiene inammissibili e come tali inutilizzabili a fini probatori le immagini televisive prodotte dalla reclamante, la quale ha viceversa invocato, in particolare, i commi 2 e 6 dell’art. 61 C.G.S..

Premesso l’improprio richiamo al comma 2, non vertendosi in fattispecie di errore nell’identificazione dell’autore dell’infrazione, secondo la reclamante il comma 6 consentirebbe l’utilizzazione delle immagini in quanto estende l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 della medesima disposizione anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (in tali casi la relativa segnalazione può essere effettuata anche dal Commissario di campo, oltre che dal Procuratore federale).

Omette tuttavia di considerare essa reclamante che il presupposto applicativo delle suddette disposizioni, come si evince inequivocabilmente dal comma 3, resta pur sempre rappresentato dal fatto che la condotta violenta o l’espressione blasfema siano sfuggiti al direttore di gara, laddove invece, nel caso in esame, l’arbitro ha rilevato direttamente l’episodio, riportandolo nel referto.

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto di dover ascoltare l’arbitro per meglio chiarire l’esatta dinamica dell’evento descritto nel referto. Il sig. Cappai, raggiunto telefonicamente, da un lato ha confermato di aver visto distintamente il Brusaca sferrare un pugno all’avversario all’altezza dello stomaco, dall’altro ha però precisato come il contatto fosse stato di lieve entità ed effettivamente avvenuto nel contesto del gioco, seppure con il pallone ancora lontano. Ha altresì confermato la circostanza delle prolungate proteste da parte del calciatore, seppure senza offesa alcuna alla sua persona.

Così più dettagliatamente ricostruito l’episodio, non sembra potersi addebitare al Brusaca alcuna condotta violenta, non ravvisandosi la volontà di costui di arrecare un danno fisico all’avversario, bensì solo l’intenzione di contrastare quest’ultimo con un’azione, tuttavia, palesemente scorretta e antisportiva. Antisportività, se non proprio irriguardosità, ravvisabile anche nelle reiterate ed animate richieste all’Arbitro di dare conto della propria decisione, con conseguente ritardata uscita dal terreno di gioco.

In considerazione di quanto innanzi, la Corte ritiene congrua la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, in tale misura riducendo la sanzione già comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE     

Fabio Di Cagno                                                                        Patrizio Leozappa                                                                                               

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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