F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 107/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – ASD Muravera Calcio

                

Decisione n. 107/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 114/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Nicolò Schillaci - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 114/CSA/2021-2022, proposto dalla società ASD Muravera Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 5CS del 25.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 28.11.2021, la società ASD Muravera ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 25.11.2021 (Com. Uff. n. 5CS) con la quale è stata irrogata al calciatore Arvia Giuseppe la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario”. Episodio occorso in occasione della gara Muravera – Arzachena Academy Costa Smeralda disputata il 24.11.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro, il quale riferisce appunto che il calciatore Arvia “colpiva al volto con una manata un calciatore avversario”.

La reclamante nega che il proprio calciatore possa aver sferrato una manata, tantomeno al volto, ad un calciatore avversario. Riferisce invece che, a seguito della concessione di un calcio di punizione in favore della propria squadra, poiché un calciatore della compagine avversaria continuava a trattenere il pallone tra le mani, così ostacolando la ripresa del gioco, l’Arvia era intervenuto “con veemenza e decisione” per impossessarsi del pallone e che l’avversario, nell’indietreggiare, aveva inavvertitamente urtato un altro calciatore della società Muravera, rotolando a terra unitamente con quest’ultimo, ma senza conseguenze per alcuno.

Tale semplice dinamica dell’episodio sarebbe avvalorata da immagini televisive che la società ha allegato al reclamo, “pur sapendo che non saranno visionate”.

Conclude pertanto per la riduzione della sanzione comminata al proprio calciatore.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 1.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della  società ASD Muravera è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Premesso che la stessa reclamante ha piena consapevolezza della inutilizzabilità delle prodotte immagini televisive (non ricorrendo difatti alcune delle ipotesi previste dall’art. 61, commi da 2 a 7, C.G.S.), nessun altro elemento viene addotto a possibile confutazione del referto arbitrale, sulla cui piena rilevanza probatoria ex art. 61, comma 1, C.G.S. assolutamente non può dubitarsi. Peraltro, la congruità della sanzione impugnata risulta confermata dalla stessa dinamica dell’episodio, così come riferita dalla reclamante, essendo il calciatore in ogni caso volontariamente intervenuto nei confronti di un avversario, quanto meno – come ammesso dalla ASD Muravera – con una ingiustificata ed ingiustificabile veemenza, al di fuori del contesto di un’azione di gioco. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE  

Fabio Di Cagno                                                         Patrizio Leozappa

           

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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