F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 108/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – USD Lavello

 Decisione n. 108/CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n. 090/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 090/CSA/2021-2022, proposto dalla società USD Lavello,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Campionato Nazionale Juniores Under 19 di cui al Com. Uff. n. 19 del 10.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.11.2021, la USD Lavello ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Campionato Nazionale Juniores Under 19 di cui al Com. Uff. n. 19 del 10.11.2021 con la quale è stata irrogata al calciatore Tavarone Mauro la sanzione della squalifica per sei giornate effettive “Per avere, a gioco fermo, dopo una corsa di 15 metri per raggiungere un calciatore avversario, colpito il medesimo con uno schiaffo e un pugno al volto, nonché con un calcio all'altezza del ginocchio. Contestualmente tirava violentemente i capelli del calciatore avversario facendolo inginocchiare a terra. Sanzione così determinata in considerazione della condotta estremamente violenta e reiterata”. Episodio occorso in occasione della gara Lavello – Casertana disputata il 6.11.2021 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone M.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Assistente n. 1 dell’Arbitro, il quale riferisce che “Al 37 minuto del Secondo Tempo su mia segnalazione all'Arbitro ho fatto espellere il calciatore TAVARONE MAURO con il NUMERO 8 della società ospitante LAVELLO perché durante una Mass Confrontation, correva per circa 15 metri in modo veemente e minaccioso verso il calciatore avversario (BRAUCCI BRIAN con il numero 8 della società FC CASERTANA) che gli sferrava uno schiaffo forte all'altezza della faccia (più precisamente sulla guancia), un pugno all'altezza dello zigomo, gli dava un calcio all'altezza del ginocchio e gli tirava violentemente i capelli facendo inginocchiare il Braucci a terra il tutto provocandogli rossore sul viso senza sanguinamenti e ulteriori danni fisici, il Tavarone poi si è defilato volontariamente allontanandosi dalla mischia che successivamente si era creata. Dopo la mia segnalazione all'arbitro e la conseguente espulsione, il calciatore non ha reiterato le proteste uscendo fuori dal campo”.

La reclamante, che non nega l’episodio, né giustifica il comportamento tenuto dal proprio calciatore, ritiene non di meno la sanzione irrogata eccessivamente gravosa ed afflittiva, dal momento che la condotta posta in essere dal Tavarone è stata una reazione nei confronti di un calciatore avversario, dettata dall’istinto di difesa nei confronti di un proprio compagno di squadra, schiaffeggiato dall’avversario.

Così contestualizzato il fatto, la società reclamante pone l’accento sull’assenza di conseguenze lesive e sulla parte finale del referto dell’assistente arbitrale, in nessun modo considerate dal giudice sportivo, nella quale si dà atto che il Tavarone, evidentemente resosi conto dell’erroneità del proprio comportamento, si è sottratto alla mischia insorta, lasciando il campo senza alcuna protesta.

Conclude pertanto per la riduzione della sanzione comminata al proprio calciatore al presofferto o al minimo edittale.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 1.12.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della USD Lavello è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va premesso che la stessa reclamante ha ammesso il fatto per come puntualmente descritto nel referto del primo assistente dell’arbitro, così che risulta pacifico ed incontestato che il sig. Tavarone abbia corso per circa 15 metri in modo veemente e minaccioso verso il calciatore Braucci Brian, numero 8 della società FC Casertana e, raggiuntolo, gli abbia sferrato uno schiaffo forte sulla guancia, un pugno all’altezza dello zigomo e un calcio all’altezza del ginocchio, tirandogli infine violentemente i capelli sino a far inginocchiare il Braucci a terra. Alla luce di quanto precede, la sanzione determinata dal giudice sportiva appare a questa Corte congrua e non eccessivamente afflittiva.

Per un verso, infatti, è dato ravvisare effettivamente nella fattispecie in esame quella condotta, nel suo complesso estremamente violenta e reiterata, che ha indotto il primo giudice a comminare al Tavarone la squalifica per sei giornate effettive di gara e, per altro verso, non si ritiene idonea a sminuire la specifica gravità del comportamento sanzionato né il fatto che il Tavarone abbia lasciato senza protestare il campo dopo l’espulsione, così sottraendosi alla rissa da lui stesso innescata, né l’assenza di significative conseguenze lesive in danno del calciatore Braucci. E’ peraltro appena il caso di rilevare, a tale ultimo riguardo, che laddove lesioni fossero state invece riscontrabili, le stesse avrebbero determinato un sicuro, ulteriore aggravamento della sanzione qui impugnata nei confronti del sig. Tavarone.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

                                                                       

                                                               IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                        Patrizio Leozappa 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it