F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 113/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 –Audace Cerignola a r.l.
Decisione n. 113/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 108/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Nicolò Schillaci - Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 108/CSA/2021-2022, proposto dalla società Audace Cerignola a r.l., rappresentata dal segretario Sig. Marco Santopaolo,in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 4 del 24.11.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.12.2021, l’Avv. Nicolò Schillaci e uditi il segretario Marco Santopaolo e il calciatore Alex Sirri per la reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 24.11.2021, la società Audace Cerignola ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. che ha inflitto al calciatore SIRRI Alex la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.
Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la Società ricorrente ha chiesto a questa Corte di ridurre la squalifica da tre a due giornate.
A sostegno di tali richieste la società reclamante ha rilevato, preliminarmente, che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non poteva essere inquadrato quale atto violento, ma al contrario doveva essere considerato come condotta gravemente antisportiva, in quanto realizzata in una dinamica di gioco nel corso della quale il proprio tesserato, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura di un avversario e di impossessarsi del pallone, lo colpiva con la mano aperta senza arrecargli alcun danno fisico.
A supporto, sono state richiamate altre decisioni di questa Corte che, secondo la Società ricorrente, in casi analoghi ha disposto la riduzione della sanzione.
Nella riunione del 1° dicembre 2021, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DRITTO
Il reclamo è infondato e va rigettato.
La Corte, esaminati gli atti, rileva che l’episodio di cui si è reso colpevole il Sirri è chiaramente narrato nel referto arbitrale, atto la cui natura fidefacente non può in alcun modo essere scalfita.
Infatti, il direttore di gara descrive in modo dettagliato ed esaustivo come il Sirri abbia colpito con un forte schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco in svolgimento e non in possesso del pallone, facendolo cadere a terra. D’altronde la natura violenta della condotta non può ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante.
Pertanto, risultano infondate, con riferimento all’accertamento del fatto, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio calciatore.
Quanto alle altre decisioni invocate dalla reclamante, il loro richiamo non giova, atteso che la Corte valuta ogni fattispecie in modo specifico e puntuale, non ponendola in correlazione con altre, caratterizzate da peculiarità in punto di fatto che rendono ogni caso sostanzialmente unico.
Per tali motivi, la sanzione inflitta deve ritenersi congrua.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolò Schillaci Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce