F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 114/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 –S.C. Trestina A.S.D

Decisione n. 114/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 100/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 100/CSA/2021-2022 proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, C.U. n. 1CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01 dicembre 2021, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società S.C. Trestina A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Essoussi Adnane dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND (cfr. Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Flaminia Civitacastellana / Sporting Club Trestina del 14.11.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento per avere dato: “una manata al volto del numero 8 avversario (senza procurare dolore) prima che questi uscisse dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione”

Secondo la società S.C. Trestina il calciatore Essoussi Adnane sarebbe intervenuto, in occasione dell’espulsione di un calciatore avversario, per evitare che lo stesso potesse entrare in contatto con un proprio compagno di squadra. Nell’occasione, nel protendere le mani in avanti, avrebbe sfiorato “inavvertitamente il volto del calciatore avversario”.

L’assenza di violenza nel gesto compiuto dal calciatore espulso sarebbe confermata, secondo la reclamante, dal fatto che la manata non avrebbe procurato alcun dolore al calciatore avversario. 

Con il ricorso introduttivo è stato richiesto, in via principale, l’annullamento della squalifica; in via subordinata la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig.  Daniele Benevelli, arbitro della gara Flaminia Civitacastellana / Sporting Club Trestina del 14.11.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore espulso ha colpito volontariamente l’avversario con una manata al volto.

La condotta tenuta dal calciatore espulso deve pertanto essere sanzionata ai sensi dell’art. 38 C.G.S., norma che prevede, come sanzione minima per i calciatori responsabili di condotta violenta, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

L’appello proposto dalla S.C. Trestina, nell’interesse del calciatore Essoussi Adnane, deve pertanto essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta del calciatore che, avendo colpito volontariamente un avversario con una manata al volto, ha posto in essere un comportamento violento sanzionabile secondo il disposto dell’art 38, C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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