F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 115/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – Sig. Alessandro Orchi

Decisione n. 115/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 101/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 101/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Alessandro Orchi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1 dicembre 2021, l’avv. Stefano Agamennone e uditi l’Avv. Priscilla Palombi e il calciatore Orchi Alessandro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Alessandro Orchi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND (cfr. Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Vis Artena/Ostia Mare Lidocalcio s.r.l. del 14.11.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice di prime cure ha così motivato il provvedimento: “per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Il reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, rispetto al comportamento tenuto dallo stesso nella circostanza per cui è causa.

Secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, perché il gesto non sarebbe stato connotato da “aggressività e/o volontà e/o intenzione di arrecare un danno all’avversario ovvero porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario ovvero determinare uno stato di incapacità anche temporanea”. Il comportamento del sig. Orchi sarebbe stato dettato dalla sola volontà di ottenere una migliore posizione per colpire il pallone in occasione della battuta di un calcio d’angolo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Marco Maria Di Nosse, arbitro della gara Vis Artena Ostia Mare Lido del 14.11.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore espulso ha colpito volontariamente a gioco fermo l’avversario con una manata al volto.

La condotta tenuta dal reclamante deve pertanto essere sanzionata ai sensi dell’art. 38, C.G.S. norma che prevede, come sanzione minima per i calciatori responsabili di condotta violenta, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore Alessandro Orchi deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta dallo stesso tenuta. Il reclamante, avendo colpito volontariamente a gioco fermo un avversario con una manata al volto, ha infatti posto in essere un comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 38, CGS.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it