LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 139/DIV DEL 14/12/2021 – Campionato Lega Pro – Delibera – GARA PIACENZA / GIANA ERMINIO DEL 24 OTTOBRE 2021

GARA PIACENZA / GIANA ERMINIO DEL 24 OTTOBRE 2021

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, - viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 24 ottobre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; - vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Dagli accertamenti effettuati su richiesta di questo giudicante non risulta confermato integralmente quanto esposto nella relazione redatta dall'Ufficio inquirente nell'immediatezza dei fatti. Invero, nell'originario referto era precisato che l'occorso era stato descritto sulla base principalmente di quanto riferito dai soggetti protagonisti o presenti ai fatti. Tali dichiarazioni non erano state oggetto di una specifica verbalizzazione e, pertanto, nella ricostruzione dell'accaduto questo giudice ritiene di dovere fondare le sue valutazioni in particolare sulle dichiarazioni acquisite e verbalizzate a seguito della delega conferita, oltre che su quanto direttamente rilevato dagli inquirenti di persona. Tanto premesso, sulla scorta degli elementi da ultimo acquisiti, si deve ritenere accertato che vi è stata una discussione fra il GUARDINO, magazziniere del Piacenza, e altri tesserati e collaboratori della squadra del Giana Erminio nel corso della quale il primo, a seguito di frasi di scherno rivolte nei suoi confronti dai secondi, si è rivolto verso di loro in modo aggressivo, rendendo necessaria la interposizione fisica dell'OMATI, magazziniere del Giana Erminio. Questi ha dichiarato a verbale che, nell'occasione, è stato colpito con una manata involontaria al volto, fornendo una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella originariamente riportata (sul riferito e non verbalizzata) dai delegati della Procura Federale. Inoltre, è rimasto accertato che il GUARDINO ha inferto una manata contro la parete che divide i locali degli spogliatoi delle due squadre che hanno disputato l'incontro, sulla base di quanto direttamente rilevato nell'immediatezza dai componenti la Procura presenti sul posto e di quanto ammesso dallo stesso autore del gesto. L'atteggiamento aggressivo del GUARDINO si deve, in conclusione, ritenere provato sulla base delle dichiarazioni dell'OMATI, riscontrate sotto il profilo logico sia da quanto avvenuto prima, ovvero le battute che hanno del tutto ragionevolmente costituito la causa di tale comportamento, che da quanto avvenuto in presenza dei componenti la Procura, che si pone come coerente progressione delle circostanze riferite dall'OMATI stesso. Così ricostruiti i fatti, ne consegue che il GUARDINO deve essere ritenuto responsabile di un comportamento aggressivo nei confronti degli avversari, sia pure conseguente a battute di scherno rivolte dai predetti nei suoi confronti, comportamento che ha reso necessaria l'interposizione fisica dell'OMATI ed ha reso opportuna la immediata chiusura della porta che conduce agli spogliatoi della squadra avversaria.

Pertanto, in applicazione degli articoli 2, 4 e 13, comma 2, CGS, va irrogata a carico del GUARDINO, magazziniere del PIACENZA, la sanzione dell’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 DICEMBRE 2021, valutate le modalità complessive dei fatti, ivi comprese le provocazioni degli avversari.

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