LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CARGIOLLI/GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CARGIOLLI/GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS

La C.A.E. riunitasi in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio Cargiolli regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 02.09.2021 alla società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS ed inviato a questa Commissione con racc. del a/r 03.09.2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell’Avv. Luca Ulivi per il calciatore nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBRGO VDS per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 09.01.2021 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone, a mezzo del suo difensore, di aver ricevuto le somme concordate, tranne la somma di Euro 600,00, nonostante i vari solleciti inviati, richiedendo pertanto la condanna della suddetta Società al pagamento della residua somma dovuta.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO ora GSD GHIVIBORGO VDS al pagamento in favore del sig. Alessio Cargiolli della somma di Euro 600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

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