LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Javier Sancez NOGUERA/F.C.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Javier Sancez NOGUERA/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 29 settembre 2021 il calciatore Javier SANCHEZ NOGUERA, nato ad Elche Alicante il 25 settembre 2002, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – valido ed efficace dal 1° agosto 2020 al 30 giugno 2021 - che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 3.000,00 (tremila);

- il 5 dicembre 2020, come da intese con la Società, il calciatore ha sospeso gli allenamenti;

- il 7 gennaio 2021 il calciatore è stato svincolato, con pari decorrenza;

- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l’accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest’ultimo esclusivamente la minor somma di euro 250,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di euro 890,46 - come calcolato fino al 5 dicembre 2020 data in cui ha sospeso gli allenamenti - ovvero della diversa somma di giustizia; - la condanna della Società al pagamento delle spese di giudizio.

La Società non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ho confermato le suddette richieste.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Javier SANCHEZ NOGUERA, nato ad Elche Alicante il 25 settembre 2002, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 890,46.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società al pagamento delle spese di giudizio.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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