LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone ALDROVANDI/FOLIGNO CALCIO S.S.D. ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Simone ALDROVANDI/FOLIGNO CALCIO S.S.D. ARL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 17.11.2021 presso la sede nazionale della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Aldrovandi del 27.8.2021 (ricevuto a mezzo pec il 30.8.2021), regolarmente notificato il 30.8.2021 alla società SSD Foligno Calcio a RL (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore, della memoria di costituzione della società nonché delle controdeduzioni del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3, 4 e 5 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza sia dell’avv. Priscilla Palombi per il calciatore sia dell’avv. Fabio Giotti per la società;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, la memoria di costituzione della società, le controdeduzioni del calciatore nonché tutti i documenti allegati ai predetti scritti difensivi, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la resistente SSD Foligno Calcio a RL per la stagione sportiva 2020/2021, per un compenso lordo di € 22.727,00, con decorrenza dal 18.9.2020. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto il minor importo di € 17.880,00 nonché il bonus governativo relativo ai soli mesi di novembre e dicembre 2020 (per un totale di € 1.600,00) ed ha chiesto: “in via principale e nel merito: dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l’accordo economico con il ricorrente e per l’effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di € 3.247,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

La resistente società si è costituita con memoria del 7.9.2021, confermando l’avvenuto pagamento dell’importo di € 17.880,00 – al quale sommare il bonus governativo di € 1.600,00, così residuando “un importo in favore del calciatore pari ad € 3.247,00 che corrisponde esattamente a quanto richiesto dal ricorrente”  – e rappresentando di non avere avuto alcun riscontro in ordine all’effettiva somma totale corrisposta da Sport e Salute S.p.A al calciatore, ragione per la quale ha effettuato apposita istanza di accesso agli atti presso il predetto ente (ritualmente depositata agli atti del procedimento sub doc/3) al fine di conoscere l’ammontare complessivo dei bonus erogati al calciatore, in considerazione del fatto che, dopo quelli relativi a novembre e dicembre 2020 (che il calciatore ha dichiarato, appunto, di aver ricevuto), erano stati messi a disposizione altri bonus relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021.

La resistente, a tale riguardo, ha svolto una puntuale e accurata ricostruzione dei comunicati pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute S.p.A., rilevando come non fosse a conoscenza di quali fossero state le determinazioni assunte dal calciatore (quanto alla richiesta di queste ulteriori indennità), ed osservando al riguardo che la riduzione/interruzione dell’attività sportiva dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non aveva riguardato solo la fine dell’anno 2020 (cui erano, appunto, conseguite le erogazioni dell’indennità governativa dichiarate dal calciatore), ma anche l’anno 2021 come risultante dai Comunicati del Dipartimento Interregionale (anch’essi depositati dalla resistente).

La resistente, sulla scorta delle motivazioni che precedono, ha formulato, in via istruttoria, apposita istanza affinché questa Commissione disponesse di “acquisire dal calciatore ricorrente la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le indennità di cui all'art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27, all'art. 98 del Decreto Legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e di cui all'art. 12 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, nonché dall'art. 17 comma 1 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla  Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 dallo stesso percepite per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed aprile e maggio 2021” e ha chiesto nel merito “- in tesi, respingere la domanda di pagamento formulata dal ricorrente perché infondata; - in ipotesi, determinare la minor somma eventualmente ancora dovuta al ricorrente di giustizia, ragione ed equità”.

Il ricorrente ha depositato il 9.11.2021 le proprie controdeduzioni, allegando spontaneamente – non essendosi la Commissione ancora espressa sull’istanza istruttoria di parte resistente – l’autocertificazione relativa alle indennità governative per la stagione sportiva 2020/2021, nella quale ha confermato di aver percepito le sole mensilità di novembre e dicembre 2020.

Nel predetto scritto difensivo il ricorrente ha evidenziato, peraltro, come il Campionato di Serie D e la relativa attività sportiva non fossero stati ridotti né interrotti – fatta eccezione appunto per i mesi di novembre e dicembre 2020, nei quali l’organizzazione era stata difficoltosa e si erano verificate alcune riduzioni di allenamenti – tanto che il Campionato medesimo era stato, poi, portato regolarmente a termine, con la conseguenza che non sarebbe stata giustificabile una sua eventuale richiesta di ulteriori bonus governativi, non avendone egli diritto. La difesa del Sig. Aldrovandi ha insistito, pertanto, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 17.11.2021, sono comparsi per il calciatore l’avv. Priscilla Palombi e l’avv. Fabio Giotti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Si osserva, preliminarmente, come il deposito spontaneo, da parte del ricorrente, della autocertificazione relativa alle indennità governative percepite, abbia fatto venir meno la necessità che questa Commissione si pronunciasse sull’ammissibilità della richiesta istruttoria formulata dalla resistente.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso. Nel caso di specie è, infatti, la stessa resistente che, da un lato, ha confermato il mancato versamento dell’importo di € 3.247,00 e, dall’altro lato, non ha fornito, però, prova della percezione, da parte del Sig. Aldrovandi, di eventuali ed ulteriori indennità governative, cui sarebbe potuta conseguire una riduzione dell’importo complessivo dovuto a quest’ultimo. Il ricorrente, peraltro, seppur non vi fosse tenuto, ha depositato l’autocertificazione richiesta, in via istruttoria, dalla resistente, motivando altresì le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta delle ulteriori indennità governative.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente e degli interessi (non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, condanna la SSD Foligno Calcio a RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Simone Aldrovandi dell’importo di  €.3.247,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla società SSD Foligno Calcio a RL di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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