CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 11 del 15/12/2021 – Football Trade s.r../Yuri Senesi
Lodo n. 11
Anno 2021
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Avv. Aurelio Vessichelli
PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dalla Parte istante
Avv. Guido Cecinelli
ARBITRO designato ex art. 2, comma 5, del Regolamento, dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI
Nel procedimento arbitrale promosso dalla
Football Trade S.r.l., con sede in Roma, partita IVA e C.F. 15239761008, in persona dell'Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paoloni, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bosio (codice fiscale BSO SFN 70H20 A794P) del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo, in Bergamo, Via Don Carlo Botta, n. 9,
- Parte istante -
contro
il calciatore, sig. Yuri Senesi, nato a Lariano (RM), il 26 giugno 1997,
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato del 29 luglio 2021, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Football Trade s.r.l., con il patrocinio dell’avv. Stefano Bosio, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti del calciatore, sig. Yuri Senesi, indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Massimo Zaccheo, il quale ha ritualmente accettato la nomina.
La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato stipulato tra le Parti, sottoscritto in data 10 ottobre 2019, affinché la suddetta istante curasse gli interessi del predetto calciatore, prestando, in particolare, opera di consulenza/assistenza ed intermediazione nelle trattative dirette alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva con qualsivoglia società sportiva professionistica, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali o per la risoluzione del contratto o dei successivi rinnovi avente ad oggetto attività volta al tesseramento, contratto ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere nell’ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di revoca anticipata del mandato da parte del calciatore.
Parte intimata non provvedeva a costituirsi in giudizio nei termini di Regolamento; pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dello stesso Regolamento, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI designava, quale arbitro della Parte intimata, l’avv. Guido Cecinelli, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Aurelio Vessichelli, il quale, con dichiarazione del 2 ottobre 2021, ha accettato la nomina.
La prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 14 ottobre 2021, in modalità telematica, per il prescritto tentativo di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della presenza della sola Parte istante, risultando regolarmente citata e non comparsa la Parte intimata; preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, anche sulla scorta di quanto disposto, in particolare, dall’art. 5, comma 5, del Regolamento in caso di assenza di una o ambo le parti all’udienza fissata per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 26 ottobre 2021.
All’udienza di discussione, perdurante l’assenza della Parte intimata, contumace, la Football Trade s.r.l., parte istante come sopra rappresentata e difesa, collegata in teleconferenza, concludeva insistendo per l’accoglimento integrale della domanda.
Su tali premesse, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento nella giornata del 26 ottobre 2021, all’unanimità dei Componenti.
In Diritto
L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’agente sportivo Football Trade s.r.l., odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 10 ottobre 2019, in forza del quale il sig. Yuri Senesi gli conferiva incarico al fine di curare gli interessi del predetto calciatore, prestando, in particolare, opera di consulenza/assistenza ed intermediazione nelle trattative dirette alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva con qualsivoglia società sportiva professionistica, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali o per la risoluzione del contratto o dei successivi rinnovi.
Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti, siglato in ogni pagina e depositato, in adempimento a prescritta condizione legale di efficacia dello stesso, presso la competente Commissione Agenti Sportivi, con validità fino al 5 settembre 2021.
Da parte dell’odierna istante, è stata depositata comunicazione scritta, a firma del calciatore Senesi del 21 giugno 2021, di revoca del mandato sottoscritto a favore dell’odierna parte istante.
Risulta, altresì, che, a termini del punto 4.2 del contratto, era pattuito che, in caso di recesso unilaterale del calciatore, dovesse essere corrisposta la somma, predeterminata, di € 100.000,00 (centomila), a titolo di c.d. multa penitenziale.
La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata, rimasta contumace nel presente procedimento, né da alcun documento che il calciatore abbia ritenuto di depositare o portare a conoscenza di questo Collegio giudicante.
Sulla base della documentazione depositata dalla Parte istante, questo organo Arbitrale ritiene, pertanto, legittimamente raggiunta dalla difesa della Football Trade s.r.l. piena prova della fondatezza, validità ed esigibilità del credito invocato, sulla base della condizione verificatasi del recesso unilaterale dell’odierno intimato, in difetto di contestazioni da parte del medesimo calciatore Senesi, rimasto contumace, pur ritualmente citato.
Le spese del procedimento, comprese quelle di funzionamento dell’Organo arbitrale e gli onorari dello stesso, come da specifica in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna il calciatore Yuri Senesi, soccombente contumace, al pagamento, in favore dell'istante Football Trade s.r.l., della somma di € 100.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti, e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna il calciatore Yuri Senesi, soccombente contumace, a rifondere all'istante Football Trade S.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone, a carico del calciatore Yuri Senesi, soccombente contumace, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), che si liquidano in complessivi € 10.000,00, così ripartiti: al Presidente € 4.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 3.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, al netto delle somme versate al Collegio Arbitrale dall'istante Football Trade S.r.l. a titolo di acconto per onorari e spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale.
Dispone, a carico del calciatore Yuri Senesi, soccombente contumace, la rifusione delle somme versate dalla istante Football Trade S.r.l. a titolo di acconto per onorari e spese di funzionamento del Collegio Arbitrale.
Dispone, a carico del calciatore Yuri Senesi, soccombente contumace, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 1.000,00.
Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 26 ottobre 2021
IL PRESIDENTE
F.to Aurelio Vessichelli
Roma, 13 dicembre 2021
L'ARBITRO
F.to Guido Cecinelli
Roma, 14 dicembre 2021
L'ARBITRO
F.to Massimo Zaccheo
Roma, 15 dicembre 2021
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 15 dicembre 2021.
Pubblicato in data 15 dicembre 2021.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport