F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 118/CSA pubblicata il 17 Dicembre 2021 – F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l
Decisione n. 118/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 107/ CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE II
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Paolo Tartaglia – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 107/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 23.11.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.12.2021, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Pro Vercelli 1892 S.r.l. con dichiarazione del 23.11.2021, resa a mezzo del proprio Vice Presidente Sig.ra Anita Angiolini, preannunciava reclamo in relazione all’ammenda di € 2.000,00 inflitta al Sig. Andrea Nuti, allenatore in seconda della Pro Vercelli, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 115/DIV del 23.11.2021), in relazione alla gara Pergolettese/Pro Vercelli del 21.11.2021.
La società ricorrente, con la dichiarazione, sopra indicata, di preannuncio di reclamo, chiedeva contestualmente la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento.
La Corte Sportiva d’Appello provvedeva all’incombenza e trasmetteva gli atti richiesti.
Successivamente, in data 30 novembre 2021, la società Pro Vercelli 1892 S.r.l., a mezzo del medesimo Vice Presidente, faceva pervenire comunicazione di rinuncia al reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dichiarazione del 30 novembre 2021, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 107/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce