F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN – SD del 17 Dicembre 2021 (motivazioni) – (Deferimento n. 3528/81pf21-22/GC/SA/ff del 18 novembre 2021 nei confronti del sig. Luigi Lauritano e della società ASD Junior Domitia – Reg. Prot. 65/TFN-SD)

Decisione/0071/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0065/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente (Relatore);

Gaia Golia – Componente;

Marco Sepe – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3528/81pf21-22/GC/SA/ff del 18 novembre 2021 nei confronti del sig. Luigi Lauritano e della società ASD Junior Domitia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 18 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

- il Sig. Lauritano Luigi (all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della società ASD Junior Domitia) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto al pagamento della IV rata di iscrizione per il campionato 2020-2021, da liquidare entro il 30 marzo 2021;

- la società ASD Junior Domitia per la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS della società ASD Junior Domitia, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Lauritano Luigi, così come specificata nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 3.08.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 81pf21-22, avente ad oggetto “Mancato pagamento delle rate d’iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2020-2021 da parte della società ASD Junior Domitia”, a seguito della nota del 7.07.2021 del Presidente della Divisione Calcio a 5, inoltrata lo stesso giorno dalla Segreteria a mezzo posta elettronica, con la quale questi segnalava all’Ufficio inquirente che un gruppo di Società affiliate al Dipartimento, fra le quali l’ASD Junior Domitia, non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto per la stagione sportiva 20202021. Il Presidente allegava anche una lettera di sollecito inviata all’ASD Junior Domitia il 25.06.2021 con la quale si segnalava il mancato pagamento della quarta rata per euro 1.180,00, con invito a saldare il tutto nei cinque giorni successivi al fine di evitare la segnalazione alla Procura Federale.

Quest’ultima, ritenuto il procedimento istruito “per tabulas”, notificava al Presidente dell’ASD Junior Domitia e alla Società medesima, in data 7.10.2021, la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti il mancato pagamento della terza e quarta rata di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato di categoria.

Con mail dell’11.10.2021 il Sig. Luigi Lauritano, Presidente del sodalizio avvisato, inoltrava alla Procura una breve memoria al fine di contestare il mancato pagamento imputatogli rappresentando di aver saldato il dovuto a mezzo bonifico bancario dell’importo di euro 2.660,00 dell’8 aprile 2021 e concludendo per il proscioglimento.

La Procura Federale, preso atto delle difese svolte dalla Società, rendendosi parte diligente, richiedeva chiarimenti in merito ai pagamenti al Dipartimento competente che rispondeva con nota del 20 ottobre 2021 dal contenuto inequivoco in quanto chiariva che la Società, con il versamento di euro 2.660,00, aveva provveduto al pagamento della seconda e terza rata ma era morosa del saldo della quarta rata per euro 1.180,00, scaduta il 30.03.2021, per poi aggiungere “E' doveroso altresì specificare che in data 15.06.2021 la Divisione ha accreditato sulla scheda contabile della società Junior Domitia il contributo per la valorizzazione dei giovani pari ad 9.000,00”.

Ritenendo quindi parzialmente non rispondenti alla realtà dei fatti le affermazioni del Presidente Lauritano, l’Ufficio requirente provvedeva al deferimento nei termini di cui sopra limitando la contestazione al solo mancato pagamento della quarta rata senza, peraltro, fare menzione alcuna dei presupposti impositivi dai quali sarebbe derivata l’inadempienza contestata.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16.12.2021, nessuna delle stesse depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 16.12.2021, svoltasi in videoconferenza, risultava presente, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Libertino per la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, dopo aver rappresentato che solo in data odierna i deferiti avevano rappresentato la volontà di addivenire a un patteggiamento senza peraltro indicare le sanzioni proposte, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Luigi Lauritano, giorni 30 (trenta/00) di inibizione; per la società ASD Junior Domitia, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

La decisione

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti per il mancato pagamento.

La questione portata all’attenzione dell’Organo giudicante, alla luce dei presupposti impositivi la cui indicazione risulta omessa nella comunicazione di conclusione delle indagini e nell’atto di deferimento, può essere riassunta come segue.

Il Dipartimento Calcio a 5 della LND, con il comunicato n. 6 della stagione sportiva 2020-2021, pubblicato il 6 luglio 2020, dettava gli adempimenti che le Società che avrebbero dovuto partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e A 2 maschili e femminili e di serie B maschile avrebbero dovuto eseguire per l’iscrizione agli stessi. Per quest’ultime società, limitatamente agli adempimenti di natura economica, veniva indicata, al punto 4a), la somma di euro 5.840,00 quale importo totale dovuto per partecipare al campionato. Al punto 4b) si precisava che l’ulteriore importo di euro 2.000,00 andava corrisposto entro il 28 Luglio 2020 e al punto 4c), indicato in rubrica come “rateizzazione”, si specificava che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere con una prima rata di euro 2.500,00 entro il 20 novembre 2020, una seconda di euro 520 entro il 20 dicembre 2020 e il saldo di pari importo entro il 20 Febbraio 2021.

Tuttavia, con il C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021, il Dipartimento rimodulava la rateizzazione disponendo che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere quanto a euro 1.380,00 entro il 15 Febbraio 2021, quanto a euro 1.280,00 entro il 15 marzo 2021 e quanto al saldo di euro 1.180,00 entro il 30 marzo 2021.

Ciò precisato, osserva il Collegio che l’ASD Junior Domitia ha tempestivamente corrisposto la somma di euro 2.000,00 prevista al punto 4b) del C.U. n. 6. Ha, poi, bonificato con disposizione dell’8.04.2021 (allegata in copia alla memoria dell’11.10.2021), in ritardo in relazione alle date di scadenza previste dal C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021 (circostanza non contestata né dal Dipartimento né dalla Procura federale), la somma di euro 2.660,00 rimanendo così debitrice della sola somma di euro 1.180,00, dovuta per la quarta e ultima rata, come indicato dal Dipartimento con la nota del 20 ottobre 2021. Tale credito sembra poi essere stato recuperato dal Dipartimento mediante compensazione con l’importo di euro 9.000,00 accreditato alla Società il 15.06.2021 per il contributo di valorizzazione dei giovani calciatori così come evidenziato dal Dipartimento stesso con la nota richiamata.

La Società e il suo legale rappresentante vanno quindi sanzionati per il mancato tempestivo e spontaneo pagamento.

Con riguardo al regolamento delle sanzioni, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luigi Lauritano, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Junior Domitia, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 17 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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