F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0044/CFA pubblicata il 20 Dicembre 2021 (motivazioni) – sig. Andrea Mangiagli-Procura Federale

Decisione/0044/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0055/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Elio Toscano - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’istanza di riabilitazione numero 0055/CFA/2021-2022, presentata dal sig. Andrea Mangiagli, nato ad Avola (SR) il 24 marzo 1996, calciatore, tesserato FIGC al n. G7350335, assistito dall’avvocato Giovanni Campisi del Foro di Siracusa.

Vista l’istanza di riabilitazione e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il 14 dicembre 2021, il Cons. Elio Toscano e, uditi per la Procura Federale l’Avv. Lorenzo Giua e per il richiedente l’Avv. Giovanni Campisi;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato a mezzo PEC del difensore il 18 novembre 2021, il signor Andrea Mangiagli, premesso che la Corte d’appello territoriale della Sicilia, con pronuncia oggetto del C.U. 18 novembre 2021 n. 189, ha confermato la sanzione disciplinare della squalifica di anni 5 scadente il 3 novembre 2023, inflittagli in 1° grado dal Giudice sportivo per “condotta violenta”, chiede che gli sia concessa la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice della giustizia sportiva della FIGC (di seguito C.G.S.) “essendo trascorsi oltre tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione”.

Nell’istanza, l’interessato riconosce preliminarmente la fondatezza del provvedimento punitivo per aver tenuto una condotta lesiva dell’altrui incolumità e marcatamente antisportiva in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Polisportiva Belmonte Mezzagno - Città di Carini e Calcio Avola 1949, svoltosi il 4 novembre 2018 e valevole per il campionato LND Sicilia, I^ categoria, girone F.

Quanto alla sussistenza delle condizioni previste l’art. 42 C.G.S. per la concessione del beneficio, il signor Mangiagli dichiara di:

- non aver tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dal fatto sanzionato;

- aver tenuto successivamente alla condanna condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione (al riguardo allega certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti);

- aver intrapreso con il sostegno della compagna, di professione psicologa, un “percorso di redenzione”, comprovato dalla presentazione di una domanda per lo svolgimento di lavori socialmente utili e dall’assunzione di un impegno lavorativo a tempo indeterminato.

2. Con memoria depositata il 13 dicembre 2021 e notificata in pari data alla controparte, la Procura federale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione in quanto non sono trascorsi tre anni da quando il signor Mangiagli ha scontato la sanzione, come previsto dall’art. 42, comma 1, C.G.S.

Nel merito la Procura federale ritiene che l’istanza non soddisfi la terza condizione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera c), C.G.S., in quanto il richiedente non ha prodotto alcun riscontro documentale che faccia presumere che l’infrazione non sarà ripetuta, dovendosi ritenere insufficiente a fondare un giudizio prognostico favorevole il deposito della sola domanda presentata al sindaco di Avola per svolgere lavori socialmente utili senza alcun riscontro sull’attività effettivamente svolta.

3. Intervenendo in camera di consiglio, sia il rappresentante della Procura federale, sia l’avvocato Campisi hanno ribadito le argomentazioni espresse nelle rispettive memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il Collegio è tenuto in primo luogo a esprimersi sull’ammissibilità della domanda di riabilitazione eccepita dalla Procura federale con riferimento a quanto previsto dall’art. 42, comma 1, del C.G.S., che così recita: “I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione possono chiedere la riabilitazione alla corte federale di appello a Sezioni riunite”.

La disposizione, coerentemente con la finalità che persegue - volta cioè a consentire che il soggetto colpito da sanzione disciplinare definitiva possa riacquistare la capacità perduta ed essere quindi reinserito a pieno titolo nelle attività che gli sono state precluse prevede che la presentazione dell’istanza di riabilitazione sia subordinata alla sussistenza di un presupposto temporale, fissato in almeno un triennio decorrente dalla data in cui la sanzione è stata scontata o estinta per altra causa; ciò anche nell’intento di stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato.

Tale disposizione introduce, quindi, una vera e propria “condizione di ammissibilità”, sicché l’inosservanza del suddetto termine triennale impedisce all’organo giudicante di esaminare la richiesta di riabilitazione per carenza di un requisito ineludibile fissato dalla norma codicistica.

Nel caso di specie è palese l’errore in cui è incorso il richiedente nel ritenere che, alla data di presentazione dell’istanza, fossero “trascorsi oltre tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione”.

Infatti, come correttamente osservato dalla Procura federale e come si evince dalla documentazione in atti, la sanzione della squalifica di anni 5 inflitta al signor Mangiagli, alla quale si riferisce l’istanza oggetto del presente giudizio, decorre dal 4 novembre 2018.

Pertanto, in assenza di altre cause di estinzione, l’esecuzione della sanzione avrà termine il 3 novembre 2023 e soltanto a decorrere dal giorno successivo potrà essere computato il triennio decorso il quale l’istanza potrà essere presentata e valutata favorevolmente, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’art. 42 C.G.S.

5. Conclusivamente la domanda di riabilitazione proposta dal signor Mangiagli è inammissibile con conseguente preclusione dell’esame di merito della stessa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di riabilitazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Elio Toscano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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