F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 120/CSA pubblicata il 22 Dicembre 2021 – U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l.
Decisione n. 120/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 124/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 124/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. in data 9 dicembre 2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 130/DIV del 7 dicembre 2021;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore, nell’udienza del giorno 17 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons.
Nicola Durante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore del Seregno Gaetano Vitale, ex art. 38 CGS, in relazione alla gara di Lega Pro Trento-Seregno del 4 dicembre 2021, terminata 1-0, per avere egli, “al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, con il piede a martello colpiva con i tacchetti la tibia destra di un calciatore avversario costringendolo ad essere sostituito per la gravità dell’infortunio”.
Il reclamo propone la derubricazione dell’illecito come condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS, essendo il fallo occorso sugli sviluppi di un’azione di gioco, atteso che “i due giocatori si stavano contendendo il pallone e mentre il nostro calciatore cercava l’anticipo, quello del Trento cercava una entrata in scivolata. A quel punto il signor Vitale, nel tentativo di anticiparlo e costruire una azione di attacco della sua squadra, colpiva involontariamente la tibia dell'avversario provocando una lacerazione che costringeva il calciatore avversario ad abbandonare il campo in conseguenza di un taglio provocato dal tacchetto”.
Chiede, quindi, che la sanzione sia rideterminata:
- in via principale, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara;
- in via subordinata, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara ed un’ammenda;
- in via ancor più graduata, nella squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In punto di qualificazione giuridica dell’illecito, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).
Al contrario, l’ipotesi di “condotta gravemente antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
Ciò posto, opina il collegio che la fattispecie rientri nell’ipotesi della condotta gravemente antisportiva, avuto conto dello stesso referto di gara che, per l’appunto, la identifica come “grave fallo di gioco”, presupponendo la mancata percezione di una componente d’intenzionalità.
Di conseguenza, la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, ben può ridursi a 3 (tre) giornate di squalifica effettiva, in accoglimento dell’ultima domanda subordinata, tenute presenti la particolare sproporzione nell’uso della forza fisica, nonché il tipo di lesione inferta (un taglio alla tibia destra di circa cm. 10, con fuoriuscita di sangue, che ha reso necessario il trasporto in ospedale).
Dispone trattenersi la tassa reclamo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce