F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 121/CSA pubblicata il 22 Dicembre 2021 – Fermana F.C. S.r.l.

Decisione n. 121/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 125/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Nicola Durante - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 125/CSA/2021-2022, proposto dalla società Fermana F.C. S.r.l. in data 09.12.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 130/DIV del 07.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.12.2021, il dr. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Stefano Giuseppe Cappelli per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Fermana F.C. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, formula reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nazionale c/o Lega Italiana Calcio Professionistico, adottata con Comunicato Ufficiale n. 130/DIV del 7 dicembre 2021, con cui è stata inflitta al calciatore Mbaye Maodo Mlalick la  squalifica per due giornate effettive di gara, così motivata: “per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento,  colpiva al volto intenzionalmente un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico”.

Con il proposto reclamo, la società - articolando un unico, complessivo motivo di gravame incentrato, anche alla luce del prodotto video, sulla eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata in primo grado al calciatore e sulla non qualificabilità della condotta dello stesso come violenta quanto, piuttosto, come scorretta e leggermente antisportiva - ne chiede l’annullamento o la riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 dicembre 2021, è comparso il difensore della parte reclamante, l’Avv. Stefano Giuseppe Cappelli, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – assistiti dalla fede privilegiata del rapporto, con conseguente irritualità dell’invocato ricorso alla “prova televisiva”, in ogni caso non dirimente - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui il calciatore sanzionato “colpisce con una manata in volto in maniera volontaria un giocatore avversario”.

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso e con riguardo all’an della fattispecie de qua, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta (e non solo “antisportiva”, secondo la non condivisa prospettazione di parte reclamante) in ragione della tipologia del gesto (intenzionale) e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze (con derivata correttezza della sua sussunzione nel paradigma della “condotta violenta”, peraltro proprio così qualificata e ribadita expressis verbis dal direttore di gara in termini di “volontarietà”, trattandosi di contegno idoneo ad arrecare un danno fisico mediante utilizzo di un  colpo), con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni legate al contesto di gioco; dall’altro lato e con riferimento al quantum, per il contesto di riferimento (gioco in svolgimento) e gli esiti del gesto (privo di significativi effetti lesivi), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta.

In relazione poi all’ulteriore doglianza, in disparte l’ammissibilità di un confronto tra fattispecie (dovendosi valutare la correttezza delle rispettive decisioni), s’osserva come in concreto non ricorra la invocata presenza di un costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Fermana F.C. S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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