F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN – SD del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3776/62 pf21-22/GS/SA/mg del 26 novembre 2021 nei confronti della sig.ra Alessandra Allegra, del sig. Giovanni Alì e della società ASD Troina – Reg. Prot. 70/TFN-SD
Decisione/0074/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0070/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Salvatore Accolla – Componente;
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);
Valentino Fedeli – Componente;
Roberto Pellegrini – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3776/62 pf21-22/GS/SA/mg del 26 novembre 2021 nei confronti della sig.ra Alessandra Allegra, del sig. Giovanni Alì e della società ASD Troina,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento Prot. 3776/62pf21-22/GS/SA/mg del 26.11.21 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:
1) la sig.ra Allegra Alessandra, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la società Troina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 del CGS, ovvero della dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31 comma 1 del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver consentito e comunque non impedito (alla stregua di un presidente prestanome del sig. Alì Giovanni), alla società Troina, di allegare alle controdeduzioni presentate in data 21.5.2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12.5.2021 dall'allenatore sig. Raciti Enzo contro la Società ASD Troina, la quietanza liberatoria artefatta dal sig. Alì Giovanni, datata 5.2.2021, munita di timbro della società Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con il sig. Alì Giovanni, gli organi di giustizia sportiva;
2) il sig. Alì Giovanni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 del CGS, ovvero della dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31 comma 1 del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver redatto di proprio pugno la ricevuta liberatoria dallo stesso artefatta, datata 5.2.2021, munita di timbro della società Troina, allegata alle controdeduzioni della predetta società, presentate in data 21.5.2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12.5.2021 dall'allenatore sig. Raciti Enzo contro la Società ASD Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con la predetta società, gli organi di giustizia sportiva;
3) la società ASD Troina - matricola n. 58516, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, e comunque da soggetti non tesserati, che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CGS, come suindicato.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dal Lodo Arbitrale emesso in data 27 maggio 2021 dal Collegio Arbitrale - LND, nell’ambito della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato, in data 12.5.2021, dall’allenatore sig. Raciti Enzo contro la Società ASD Troina per asseriti omessi pagamenti di somme allo stesso dovute in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti all'inizio della stagione sportiva 2020-2021. Con il suddetto Lodo, il Collegio Arbitrale della LND, in accoglimento parziale del ricorso presentato dall'allenatore Raciti Enzo, dichiarava l’obbligo della società ASD Troina di corrispondere a quest'ultimo la somma complessiva di euro 7.500,00, dovuta in forza dell’accordo economico stipulato tra le parti all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, relativamente a quanto maturato dal mese di novembre 2020 sino al mese di marzo 2021 disponendo altresì, con la stessa decisione, l'invio degli atti del procedimento alla Procura Federale, al fine di poter esaminare la quietanza liberatoria allegata dalla società ASD Troina alle controdeduzioni presentate in data 21.5.2021, ritenuta dal predetto Collegio chiaramente artefatta. Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando agli indagati, ciascuno per quanto di rispettiva responsabilità, di aver alterato la ricevuta liberatoria datata 5.2.2021 e di averla allegata alle controdeduzioni del 21.5.2021 dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società ASD Troina, la sig.ra Allegra Alessandra e il sig. Giovanni Alì, rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Grassani, chiedevano alla Procura di conoscere la disponibilità ad una proposta di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'art. 126 CGS e formulando a tal fine una specifica proposta di accordo che, tuttavia, non veniva accolta dalla Procura.
Seguiva, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto.
La fase predibattimentale
Per la società ASD Troina, la sig.ra Allegra Alessandra e il sig. Giovanni Alì si è costituito l’avv. Mattia Grassani il quale, con memoria difensiva, ha evidenziato l’irrilevanza probatoria della quietanza in quanto, per un verso, la contestata falsità materiale non sarebbe stata accertata con rituale querela di falso e, per altro verso, che in ogni caso la quietanza non sarebbe stata alterata, aggiungendo che gli accertamenti compiuti con la decisione del Collegio Arbitrale c/o LND sarebbero del pari irrilevanti in quanto spiegherebbero effetto solo sotto il profilo privatistico del rapporto economico tra società ed allenatore.
Il dibattimento
All’udienza del 16.12.2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Allegra Alessandra, mesi 12 (dodici) di inibizione; - per il sig. Alì Giovanni, mesi 18 (diciotto) di inibizione;
- per la società ASD Troina, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 900,00 (novecento/00).
È comparso, altresì, l’Avv. Mattia Grassani anche con la presenza dall’avv. Luigi Carlutti, in rappresentanza di tutte le parti deferite, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti.
La decisione
L’istruttoria svolta conferma la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del CGS avendo i rappresentanti della società ASD Troina alterato una quietanza di pagamento al fine di produrla innanzi al Collegio Arbitrale ed evitare così una statuizione di condanna al pagamento della somma oggetto di contratto.
In particolare, con contratto sottoscritto il 23.09.20 recante decorrenza dal 03.08.20 al 30.06.21, la società Troina si obbligava a corrispondere all’allenatore sig. Enzo Raciti un premio annuale di tesseramento pari ad € 15.000,00 lordi da versare in 10 rate mensili da 1.500,00 dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021.
Le mensilità di agosto e settembre 2020 pari ad € 3.000,00 venivano regolarmente corrisposte al sig. Raciti che dichiarava di aver firmato una quietanza attestante l’avvenuta ricezione degli emolumenti in questione.
In data 28.12.2020 la società ASD Troina esonerava il sig. Raciti, ma non dava esecuzione al contratto sottoscritto in quanto non venivano versate le restanti rate.
Pertanto, con ricorso del 12.05.21 il sig. Raciti adiva il Collegio Arbitrale chiedendo la condanna della società Troina al pagamento della restante somma pattuita pari ad € 12.000,00.
In risposta a tale ricorso, la società ASD Troina trasmetteva al Collegio Arbitrale in data 21.05.21 rituali controdeduzioni a firma del Presidente legale rappresentante sig.ra Allegra Alessandra in cui, da un lato, eccepiva che l’intero importo non era ancora esigibile alla luce delle scadenze ancora non maturate a quella data e, dall’altro, affermava di aver saldato l’intero importo pattuito depositando una quietanza liberatoria sottoscritta dall’allenatore che riportava la data del 05.02.21 e la dicitura: “Mister Raciti ha
preso agosto e settembre a saldo totale 13.000 (tredicimila,00)”.
Ebbene, depongono nel senso dell’alterazione di tale quietanza le seguenti circostanze:
- appare anomalo e non plausibile che in data 05.02.21, quindi ben 4 mesi prima della maturazione di tutte le scadenze mensili del pattuito premo di tesseramento, la società ASD Troina abbia saldato un importo addirittura superiore a quello oggetto di accordo, ossia l’importo di € 16.000,00 (€ 13.000,00 di cui alla quietanza in questione che si aggiungono ad € 3.000,00 versati per le mensilità di agosto e settembre) maggiore quindi della somma di € 15.000,00 pattuita;
- il sig. Raciti – che riconosce l’autenticità della firma apposta sulla quietanza in questione avendo ammesso di aver firmato una quietanza di € 3.000,00 riferita alle mensilità di agosto e settembre – nega tuttavia di aver ricevuto l’importo di € 13.000,00 a presunto saldo, contestando quindi il contenuto della quietanza prodotta nel giudizio arbitrale dalla società;
- non trova alcun tipo di giustificazione che su una quietanza recante l’importo del saldo (€ 13.000,00, anche se avrebbe dovuto essere € 12.000,00) non vengano indicate le mensilità oggetto di saldo (ossia da ottobre 2020 a giugno 2021), ma unicamente le due mensilità dell’acconto versato mesi prima e che per giunta non sarebbero comprese nei 13.000,00 euro oggetto di saldo;
- il versamento di € 13.000,00 che la società ha dichiarato di aver effettuato con 3 pagamenti in contanti – quindi in violazione della soglia massima imposta dalla legge per tale modalità di pagamento – non trova conferma nella testimonianza del sig. Giuseppe Calaciura che, nonostante sia stato indicato nelle riferite controdeduzioni dalla stessa società Troina come persona in grado di testimoniare sui pagamenti, ha dichiarato di non aver assistito alla consegna dei contanti in questione;
- la società ASD Troina non ha esibito l’originale della quietanza dichiarando di averla smarrita, senza fornire alcuna valida ragione scusante;
- ancorché non sia possibile un accertamento tecnico per la mancata produzione dell’originale della quietanza, comprova quanto già emergente dai suddetti assorbenti e dirimenti indizi gravi, precisi e concordanti che dalla mera visione della copia della quietanza si nota che: i) soprattutto il numero “1” davanti alla cifra 3.000,00, ma anche la dicitura “a saldo” e l’importo indicato in lettere “(tredicimila,00)”, appaiono scritte con una modalità leggermente diversa rispetto alle altre parole; ii) la parola “saldo” fuoriesce dal margine della quietanza; iii) la sottoscrizione del sig. Alì risulta apposta sulla riga superiore rispetto all’importo indicato in lettere.
Pertanto, dall’istruttoria emerge che la quietanza sottoscritta dal sig. Raciti Enzo per l’importo di € 3.000,00 riferito alle mensilità di agosto e settembre 2020 è stata alterata con l’aggiunta del numero “1” davanti all’importo di € “3.000,00”, della dicitura “a saldo” dopo le parole “agosto e settembre” e dell’importo indicato in lettere “(tredicimila,00)”.
Tale contegno – finalizzato a condizionare illegittimamente il convincimento del Collegio Arbitrale oltre che a sottrarsi indebitamente all’adempimento di un’obbligazione da contratto - integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del CGS.
Non intaccano il suddetto accertamento le argomentazioni difensive svolte dai deferiti sull’irrilevanza probatoria della quietanza per la mancata proposizione della querela di falso.
Infatti, è noto che per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, essendo sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, ottenuta sulla base di indizi gravi precisi e concordanti. Tali indizi, nel caso di specie, sussistono in ragione di quanto sopra esposto.
In ogni caso, nella fattispecie oggetto di scrutinio, la querela di falso non può essere svolta per lo smarrimento dell’originale della quietanza che – per giunta senza alcuna valida ragione – i deferiti non sono stati in grado di produrre seppur all’uopo compulsati dalla Procura, mancata produzione che preclude il giudizio di accertamento della querela di falso il quale deve necessariamente svolgersi sull'originale (Cass., 30 settembre 2011, n. 19987). Infatti, solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, produzione dell’originale che d’altra parte “risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare” (cfr Cass. Civ. 6/8/2015 n. 16551).
Nel caso di specie, l’assenza dell’originale e il disconoscimento del sig. Raciti Enzo del contenuto della copia fotostatica prodotta, escludono l’attribuzione di piena prova e fede privilegiata alla quietanza.
La mancata produzione dell’originale rende, inoltre, privo di rilevanza e inidoneo ad intaccare il compendio accusatorio il parere grafico-tecnico allegato alla memoria difensiva dei deferiti in quanto svolto su una copia fotostatica.
Priva di pregio, infine, risulta l’ulteriore argomentazione difensiva del sig. Giovanni Alì che ha ammesso di aver scritto di proprio pugno sulla predetta ricevuta, in aggiunta per mancanza di spazio, la dicitura a saldo e l'importo complessivo fino a quel momento, a dire dello stesso, elargito al Raciti di Euro 13.000,00, comprensivo anche di rimborso spese. Infatti:
- in primis, alla data del 05.02.21 risultava dovuta unicamente la somma di € 10.500 pari a 7 mensilità mentre non erano ancora maturate 3 mensilità per un importo totale di € 4.500,00 e quindi appare anomalo e non plausibile che a quella data la società avesse versato già parte di mensilità non maturate;
- in secondo luogo, il rimborso spese che giustificherebbe, nella prospettazione difensiva, le discrasie tra il saldo del premio pattuito (€ 12.000,00) e il saldo oggetto della quietanza (€ 13.000,00), non è rinvenbile nell’accordo e non è stato indicato con precisione alcun criterio sulla relativa quantificazione e imputazione economica;
- infine, aderendo a tale prospettazione, si verificherebbe una situazione priva di qualsivoglia logica contabile in quanto mancherebbe la quietanza dell’acconto di € 3.000,00 mentre vi sarebbe una quietanza del saldo di € 13.000,00 (anche se avrebbe dovuto essere € 12.000,00) in cui non vengono indicate le mensilità oggetto di saldo (ossia da ottobre 2020 a giugno 2021) ma unicamente le due mensilità dell’acconto versato mesi prima che tuttavia non sarebbero comprese nella somma di € 13.000,00 oggetto di saldo.
Accertata la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della stessa rispondono tutti i deferiti essendo emerso che:
- il pagamento del premio annuale di tesseramento del tecnico Raciti Enzo non è stato effettuato dalla società Troina, bensì dal sig. Giovanni Alì, il quale si era fatto carico dei pagamenti relativi all'accordo economico intercorso tra allenatore e società, fungendo anche da sponsor del Troina ancorché, nonostante a tal fine compulsata, la società non è stata in grado di produrre il contratto di sponsorizzazione intercorso con il sig.Alì;
- lo stesso sig. Giovanni Alì ha dichiarato di aver scelto personalmente il tecnico Raciti Enzo di comune accordo con la società Troina, di essersi fatto carico del pagamento delle spettanze del predetto tecnico, e di aver redatto di proprio pugno la ricevuta del 5.2.2021;
- le controdeduzioni innanzi al Collegio Arbitrale sono state prodotte a firma del Presidente della società Troina.
Pertanto, la responsabilità dell’alterazione è da attribuirsi al sig. Giovanni Alì che ha agito come persona svolgente attività rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 2 per la società deferita, risultando viceversa estraneo al compimento della materiale alterazione il Presidente della stessa società Troina, ossia la sig.ra Allegra Alessandra.
Tuttavia, il Presidente deve ritenersi responsabile a titolo di colpa ex art. 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’avvenuta presentazione di tale quietanza in allegato alle controdeduzioni prodotte a sua firma in giudizio innanzi al Collegio Arbitrale, dovendo il legale rappresentante della società - unico soggetto costituente parte del contratto ed obbligato ad adempiere alle obbigazioni assunte - vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, sulle vicende estintive dello stesso e sulla dimostrazione in giudizio della presunta eccepita estinzione dell’obbligazione, soprattutto laddove come nel caso di specie lo sponsor che ha dichiarato di aver agito in luogo della società non risulta ufficialmente da alcun contratto regolarmente dichiarato nelle forme di legge.
Infine, in ragione di quanto precede, dell’illecito contestato risponde anche la società ASD Troina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Alessandra Allegra, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per il sig. Giovanni Alì, mesi 18 (diciotto) di inibizione;
- per la società ASD Troina, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 21 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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