F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/TFN – SD del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3650/90pf21 22 GC/SA/mg del 23 novembre 2021 nei confronti del sig. Rocco Arena e SSDARL FC Messina – Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione/0075/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0067/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Gaia Golia – Componente;

Marco Sepe – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3650/90pf21 22 GC/SA/mg del 23 novembre 2021 nei confronti del sig. Rocco Arena e SSDARL FC Messina,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 23 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Rocco Arena, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL FC Messina, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7 del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Ernesto Gabriele, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 106/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 106/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Inoltre, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Giuseppe Rispoli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 29.05.2021 (Vertenza n. 122/01), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 29.05.2021, e le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 15.07.2021 (Vertenza 122/01 bis), comunicato alla società a mezzo PEC ricevuta in data 21.07.2021, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la Procura ha deferito, altresì, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, anche la Società SSDARL FC Messina.

La fase istruttoria

La Procura, dopo aver ricevuto in data 16 luglio 2021 la comunicazione del mancato adempimento ai lodi resi in esito alle vertenze n. 106/01 e 122/01, ed in data 30 agosto 2021 la comunicazione del mancato adempimento ai lodi resi in esito alle vertenze n. 106/01 bis e 122/01 bis, ha acquisito elementi documentali ritenendo la violazione regolamentare risultante per tabulas.

A seguito della comunicazione della CCI, gli incolpati non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno fatto pervenire memoria.

La fase predibattimentale

Intervenuto il deferimento, i deferiti non hanno presentato memoria né hanno chiesto di essere sentiti in udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 16 dicembre 2021, svoltasi con modalità telematiche, è comparso l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Arena Rocco inibizione di mesi 7 (sette);

- per la Società SSDARL FC Messina 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, e l’ammenda di 1.600,00 (milleseicento);

I deferiti non erano presenti in proprio od a mezzo di propri rappresentanti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta, per tabulas, accertata la mancata esecuzione, nel termine regolamentare, dei lodi indicati nella presente decisione; circostanza non contestata dai deferiti che nulla hanno controdedotto al riguardo in alcuna fase del procedimento.

Risulta, quindi, accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Rocco Arena e, per responsabilità diretta, della SSDARL FC Messina.

In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale, in ragione dell’oggetto del procedimento, che, in realtà, ne contempla due ab origine riuniti per connessione soggettiva, ritiene parzialmente condividibili le sanzioni chieste dalla Procura Federale, non essendo contemplata dall’art. 31 CGS l’ammenda in aggiunta alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica.

In tali limiti, le sanzioni chieste dalla Procura Federale sono congrue e in linea con la norma sanzionatoria specifica, considerando riconducibili a due (pur in presenza di quattro lodi) le violazioni addebitabili, trattandosi di due tesserati che, essi stessi, hanno parcellizzato le loro pur legittime pretese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Rocco Arena, mesi 7 (sette) di inibizione;

- per la società SSDARL FC Messina, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Marco Sepe                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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