F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFNT del 21 Dicembre 2021 (motivazioni) – Gambi Raffaele e Poggiali Ambra per Gambi Elia / ASD Alfonsine – Reg. Prot. 29/TFN-ST

Decisione/0028/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0029/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Fernando Casini – Componente;

Giovanni Chiappiniello – Componente;

Flavia Tobia – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 dicembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri Gambi Raffaele e Poggiali Ambra, genitori del calciatore minore Gambi Elia (nato il 5.5.2004 - matr. 6592695) contro la società ASD Alfonsine 1921 (matr. 77721) per apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento del calciatore minorenne,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 4 novembre 2021, i sigg.ri Raffaele Gambi e Ambra Poggiali, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minore Elia Gambi, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale al fine di far accertare l’apocrifia delle loro firme apposte sul modulo di tesseramento del figlio minore, Elia Gambi, in favore della società ASD Alfonsine 1921.

A tal fine, i sigg.ri Raffaele Gambi e Ambra Poggiali allegavano al ricorso i loro documenti di riconoscimento, nonché quello del calciatore minorenne, chiedendo, appunto, la verifica delle loro firme apposte sul suddetto modulo di tesseramento.

Ritualmente notiziata del ricorso, nulla controdeduceva la società ASD Alfonsine 1921.

Il ricorso veniva, dunque, trattenuto per la decisione alla riunione del 17 dicembre 2021.

Il ricorso proposto è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.

La valutazione del merito della vicenda è, pertanto, preclusa dalla suddetta violazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto dai sigg.ri Gambi Raffaele e Poggiali Ambra, genitori del calciatore minore Gambi Elia (nato il 5.5.2004 - matr. 6592695), ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Flavia Tobia                                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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