CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116 del 20/12/2021 – Gianluca Ciotti/Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco

Decisione n. 116
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da:
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Carleo - Relatore
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, dal signor avv. Gianluca Ciotti, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv. Leonardo Guidi,
contro
la Associazione Italiana Arbitri - AIA, in persona del Presidente, dott. Marcello Nicchi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro
la Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., non costituitasi in giudizio;
per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 4 dell'11 settembre 2020, con motivazioni rese in data 30 settembre, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado dalla Commissione di Disciplina Regionale AIA e, in accoglimento dell'eccezione preliminare della Procura Arbitrale, è stata confermata, a suo carico, la sanzione della sospensione per 14 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2020 e sino al 27 aprile 2021, per molteplici contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 del Regolamento dell'AIA e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 13 luglio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore del ricorrente, sig. avv. Gianluca Ciotti, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente AIA; udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI, avv. Federico Vecchio, intervenuto ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Carleo.
Ritenuto in fatto
La controversia riguarda l’impugnazione della decisione n. 4/2020 della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado dalla Commissione di Disciplina Regionale AIA confermando, a suo carico, la sanzione della sospensione per 14 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2020 e sino al 27 aprile 2021, per le seguenti contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 del Regolamento dell'AIA e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA:
“A) In relazione agli artt. 40, comma 4, lett. O) ed E) del Regolamento AIA e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver reso dichiarazioni a giornali (Messaggero in data 24.01.2019) e radio (Radio CRC in data 30.01.2019 e Radio Marte in data 08.03.2019), riportate altresì da numerosi siti internet, senza aver mai ricevuto qualsivoglia tipo di autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA.
B) In relazione agli artt. 40, comma 4, lett. D) ed E) del Regolamento AIA e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver reso dichiarazioni in un pubblico convegno presso Università Suor Orsola Benincasa a Napoli in data 23.11.2018 senza aver mai ricevuto qualsivoglia tipo di autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA.
C) In relazione agli artt. 40 comma 1 e comma 3 lett. A) B) C) del regolamento AIA e 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver usato, nel corso dell'intervista a Radio CRC del 31.01.2019, espressioni non rispettose dell'AIA e quindi dei suoi organi, il tutto adombrando un modus operandi scorretto, tra le quali nel contesto generale di critica, per inciso ed esempio” ... in un sistema normale si sarebbe dovuto dire … capiremmo che non è una guerra personale di orgoglio contro Gavillucci …".
D) In relazione agli artt. 40 comma 1 e comma 3 lett. A) B) C) del regolamento AIA e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver usato, nel corso dell'intervista Radio Marte del 08.03.2019 espressioni non rispettose dell'AIA e quindi dei suoi organi, dapprima sostenendo in modo indiretto ma allusivo che l'attività della stessa associazione, resistente in un giudizio sportivo per non produrre i voti di tutti gli arbitri della CAN A, era segreta - ''... ma cosa vuol dire, che non vi vogliamo dare assolutamente i voti? Il concetto è quello che l’attività dell’AIA è segreta?” e poi accusandone i vertici, sempre in modo allusivo e indiretto, di non rappresentare l’Associazione – “… una parte dell’associazione può rappresentare l’intera associazione? L’intera associazione non vuole il diritto di accesso?” E) In relazione agli artt. 40 comma 1 e comma 3 lett. A) B) C) del regolamento AIA e 6.1 del Codice Etico di Comportamento AIA per aver accusato, con il contenuto complessivo e generale del suo intervento durante il convegno presso Università Suor Orsola Benincasa a Napoli in data 23.11.2018, gli organi tecnici e politici dell’AIA di scorrettezza, mancato rispetto delle normative, mancata trasparenza e mancata imparzialità citando altresì l’art. 25 del Reg. AIA in modo difforme dal suo tenore letterario e normativo. – “… il principio di informazione dell’art. 25 Reg. AIA specifica di mandare agli arbitri, in via scritta o telematica, il voto e le graduatorie...” Principio che asserisce “… completamente disatteso dagli organi tecnici…”.
Ai sensi dell’art. 7, n. 4 lett. b, Norme Disciplina si è contestata l’aggravante di aver determinato danno all’immagine interna ed esterna dell’AIA ledendone l’autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti”.
La Commissione di Disciplina di Appello, con la decisione qui gravata, ha dichiarato inammissibile l’appello, in accoglimento della eccezione preliminare, sollevata dalla Procura Arbitrale, di incompletezza dell’atto tempestivamente notificato in data 28 maggio 2020 (composto di 9 pagine sulle 17 complessive, conosciute dalla Procura solo dalla versione completa depositata dall’Appellante via PEC alla Segreteria dell’AIA in data 24 giugno 2020) e di conseguente intervenuta decadenza per decorso del termine perentorio di 15 giorni (fissato dall’art. 10, comma 3, Norme Disc. AIA).
Con il primo motivo, il ricorrente contesta “Violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI”, reputando l’eccezione processuale di inammissibilità nel caso di specie contraria al principio di lealtà sportiva.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta “Violazione dell’art. 2 del Codice di Giustizia sportiva del CONI. Falsa applicazione di norme e leggi”, che prevede un c.d. “principio di informalità”.
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta “Violazione dell’art. 2 comma 1, art. 2 comma 2 ed art. 2 comma 3 Codice Giustizia Sportiva CONI (art. 44 comma 1 e 2 Codice di Giustizia FIGC). Violazione dell’art. 24 della Costituzione”, che richiamano il “giusto processo” e la “effettività della tutela dei diritti”, che impongono di evitare gli eccessi di formalismo (anche in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi).
Con il quarto motivo, il ricorrente contesta “Falsa applicazione di legge. Erronea interpretazione dei fatti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Abuso di diritto. Motivazione inesistente e/o incerta e contraddittoria ovvero insufficiente”, dolendosi che l’incompletezza dell’atto eccepita dalla Procura, e condivisa dalla Commissione di Disciplina di Appello, avrebbe potuto e dovuto essere in qualche modo superata, in un’ottica di leale cooperazione, per la asserita completezza di altra (terza) copia inviata alla Commissione di primo grado che ha emesso la delibera (ovvero la CDR).
Con il quarto motivo, il ricorrente contesta “Violazione e falsa interpretazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cpc. Violazione art. 6 CEDU”, ritenendo – anche sulla base del richiamo espresso ad un autorevole precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 18121 del 14 settembre 2016 – che l’errore materiale della incompletezza della copia notificata avrebbe potuto reputarsi sanato ex tunc se non altro dal momento in cui la notifica è stata rinnovata, sia pure dopo la scadenza del termine per l’impugnazione, ma comunque senza aver compromesso il contraddittorio e il diritto di difesa della controparte che ha sollevato l’eccezione accolta dalla Commissione di Disciplina d’Appello.
Infine, il ricorrente giunge a dubitare della indipendenza e imparzialità della Commissione di Disciplina d’Appello, adducendo una soggezione al potere politico di cui sarebbe espressione e sollecitando il Collegio di Garanzia ad “entrare nel merito della organizzazione e del sistema di giustizia endofederale qualora violi diritti primari dello sport”.
Pertanto, il ricorrente così conclude: “In via anticipata sospendere il provvedimento impugnato per le motivazioni di cui in narrativa. Nel merito accogliere il ricorso e rimettere il giudizio alla Commissione di Disciplina d’Appello in altra composizione perché decida nel merito”.
Con memoria di costituzione in data 4 novembre 2020, si costituisce in giudizio l’AIA, che contesta analiticamente le censure del ricorrente, ribadendo la insuperabile causa di inammissibilità della precedente impugnazione nel merito, che impedisce oggi la continuazione del processo per un eventuale riesame della sanzione, concludendo affinché il Collegio, previo rigetto dell’istanza cautelare, dichiari inammissibile o comunque rigetti il ricorso, con il favore delle spese.
Con memoria datata 23 febbraio 2021, replica il ricorrente, ribadendo, in particolare, la intervenuta sanatoria della nullità della notifica originaria “secondo i princìpi della sentenza della Cassazione a S.U. n. 18121/2016”. Inoltre, ribadisce anche ulteriori contestazioni sulla assunta mancanza di indipendenza ed imparzialità degli Organi di Disciplina.
Considerato in diritto
Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Suprema Corte (cfr., Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 14/2017; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 57/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 55/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 53/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 50/2016).
Il ricorso si incentra sul problema pregiudiziale della tardività dell’impugnazione, che ha impedito l’esame nel merito da parte della Commissione di Disciplina d’Appello, per questo gravata dal ricorrente.
La Procura ha, infatti, eccepito la inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità dell’appello tempestivamente notificato, “in quanto incompleto di tutte le pagine essendo composto di 9 pagine su 17”, essendo stata, poi, la copia completa comunicata alla Procura medesima solo dopo il decorso del termine perentorio di 15 giorni (fissato per l’impugnazione dall’art. 10, Norme Disc. AIA, che espressamente specifica che tale termine è “perentorio” e che deve essere rispettato “a pena di inammissibilità” – cfr., comma 2 dell’art. 10 cit.).
Una simile eccezione, poiché fondata su una norma che stabilisce le regole del procedimento, non può reputarsi contraria alla lealtà sportiva, né atto di abuso del diritto, dovendosi peraltro considerare che la decadenza per decorso del termine della impugnazione sarebbe rilevabile anche d’ufficio.
Ed invero, in merito alla doglianza di eccessivo formalismo, il giudice appare avere correttamente valutato che la lettura di oltre la metà delle pagine mancanti dell’atto fosse essenziale per la adeguata comprensione del contenuto e, dunque, di gravità tale da non poter essere trascurata.
Tale incompletezza non può essere superata nemmeno considerando la deduzione del ricorrente circa la completezza della notifica ricevuta (anche, come prescritto dal medesimo art. 10, comma 2, cit.) dal giudice a quo: invero, la Commissione di primo grado (sebbene sia indicata come destinataria della notifica, evidentemente per altre finalità, quale, ad esempio, la trasmissione del fascicolo) non è un contraddittore nel procedimento di appello e, pertanto, la prospettata completezza di tale notifica non può sanare il vizio eccepito dalla Procura, non potendosi imporre a carico di questa il dovere di procurarsi altrove le pagine mancanti.
Anche ad avviso di questo Collegio la questione è risolvibile secondo i principi della sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 18121/2016, la quale statuisce chiaramente la inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia depositato nella sua integrale completezza entro il termine di decadenza, ciò che resta imprescindibile e necessario anche ove il vizio della notifica dell’atto incompleto venga sanato (con efficacia ex tunc) mediante una nuova notifica dell’atto completo.
Si legge nella motivazione, infatti, che: “la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno della impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale dell’atto…”.
Tanto premesso, a prescindere da ogni valutazione sui difetti di autosufficenza del ricorso e di specificità dei motivi siccome articolati, ne consegue che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, prima ancora che infondati, perché implicano valutazioni di fatto che il Collegio di Garanzia non può svolgere.
Né tantomeno il Collegio di Garanzia, nella propria sede di legittimità, può compiere valutazioni tecniche o di opportunità delle politiche associative, ancorché sollecitate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 luglio 2021.
Il Presidente                       Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo       F.to Roberto Carleo
Depositato in Roma in data 20 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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